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Document 62002CJ0361
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Assistenza reciproca in materia di recupero dei dazi doganali — Direttiva 76/308 — Applicazione nel tempo — Applicazione ai crediti sorti prima dell’entrata in vigore della direttiva nello Stato in cui ha sede l’autorità destinataria dell’istanza
(Direttiva del Consiglio 76/308)
La direttiva 76/308, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai crediti doganali che sono sorti in uno Stato membro e costituiscono oggetto di un titolo emesso da questo Stato prima dell’entrata in vigore della detta direttiva nell’altro Stato membro, ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede.
Dal momento, infatti, che la finalità della direttiva è di sopprimere gli ostacoli al funzionamento del mercato comune derivanti dalle difficoltà legate al recupero internazionale dei crediti in oggetto, così come d’impedire la realizzazione di operazioni fraudolente, non può essere esclusa l’applicabilità della direttiva ai crediti già sorti alla data di entrata in vigore di quest’ultima nello Stato membro ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede.
(v. punti 22-23 e dispositivo)