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Document 62002CJ0319

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Credito d’imposta attribuito ai soggetti passivi sui dividendi versati da società per azioni — Limitazione alle società nazionali — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

    (Artt. 56 CE e 58 CE)

    Massima

    Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale il diritto di una persona fiscalmente residente in uno Stato membro al credito d’imposta sui dividendi versatigli da società per azioni – credito che imputa l’imposta da queste dovuta come imposta sulle società all’imposta dovuta dall’azionista sui redditi da capitale – è escluso qualora dette società non abbiano sede in tale Stato.

    Una normativa tributaria del genere costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali poiché ha l’effetto di dissuadere le persone fiscalmente residenti nello Stato membro di cui trattasi dall’investire i loro capitali in società aventi sede in un altro Stato membro; essa produce anche un effetto restrittivo nei riguardi delle società stabilite in altri Stati membri in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali nello Stato membro di cui trattasi.

    Detta normativa non può essere giustificata da una differenza obiettiva di situazioni che possa dar legittimamente luogo a una differenza di trattamento fiscale, conformemente all’art. 58, n. 1, lett. a), CE. Infatti, riguardo ad una normativa tributaria diretta a prevenire la doppia imposizione – imposta sulle società e poi imposta sul reddito – degli utili distribuiti dalla società a vantaggio della quale è effettuato l’investimento, gli azionisti fiscalmente residenti nello Stato membro di cui trattasi si trovano in una situazione analoga sia se percepiscono dividendi da una società stabilita in detto Stato membro sia se li percepiscono da una società avente sede in un altro Stato membro giacché in entrambi i casi i dividendi, a prescindere dal credito d’imposta, possono costituire oggetto di una doppia imposizione.

    Inoltre, la normativa tributaria suddetta non può essere considerata un’emanazione del principio di territorialità, giacché questo principio non osta all’attribuzione di un credito d’imposta sui dividendi versati da società stabilite in altri Stati membri. Ad ogni modo, per quanto riguarda l’art. 58, n. 1, lett. a), CE, il principio di territorialità non può giustificare un trattamento diverso dei dividendi distribuiti da società stabilite nello Stato membro di cui trattasi rispetto a quelli versati da società con sede sociale in altri Stati membri se le categorie di dividendi oggetto di tale disparità hanno in comune la stessa situazione oggettiva.

    Peraltro, anche se tale normativa tributaria è basata su un nesso tra il beneficio fiscale e il prelievo fiscale compensativo, in quanto prevede che il credito d’imposta attribuito all’azionista fiscalmente residente nello Stato membro di cui trattasi sia calcolato in base all’imposta sulle società dovuta dalla società avente sede nello stesso Stato membro sugli utili da questa distribuiti, essa non risulta necessaria per preservare la coerenza del regime tributario nazionale. Infatti, alla luce dello scopo di prevenire la doppia imposizione, l’attribuzione ad un azionista che possieda azioni di una società stabilita in un altro Stato membro di un credito d’imposta calcolato in base all’imposta da questa dovuta a titolo di imposta sulle società in tale ultimo Stato membro non comprometterebbe la coerenza del regime tributario nazionale e costituirebbe una misura meno restrittiva per la libera circolazione dei capitali.

    Per quanto riguarda la riduzione delle entrate tributarie relative ai dividendi versati da società aventi sede in altri Stati membri, essa non può essere considerata un motivo imperativo d’interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare un provvedimento contrastante con una libertà fondamentale.

    (v. punti 20, 22-24, 32-36, 38-39, 44-46, 49, 55 e dispositivo)

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