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Document 62002CJ0284

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Contratto collettivo che prevede l’inquadramento in un livello retributivo superiore dopo il compimento di un determinato periodo — Presa in considerazione dei periodi di congedo di maternità — Rifiuto di prendere in considerazione, in ragione della sua durata, l’intero congedo di maternità preso ai sensi della legislazione dell’ex Repubblica democratica tedesca — Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 76/207)

Massima

La direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta a che un contratto collettivo escluda dal computo in un periodo minimo di anzianità di servizio, ai fini dell’inquadramento in un livello retributivo superiore, la parte del periodo durante il quale la lavoratrice ha usufruito, conformemente alla legislazione dell’ex Repubblica democratica tedesca, di un congedo di maternità eccedente il periodo di astensione dal lavoro, previsto dalla legislazione della Repubblica federale di Germania, di cui al detto contratto, dato che gli obiettivi e la finalità di entrambi i detti congedi rispondono agli obiettivi di tutela della donna per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, tutela sancita dall’art. 2, n. 3, di tale direttiva.

(v. punto 59 e dispositivo)

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