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Document 62002CJ0276
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Intervento avente l’effetto di alleviare gli oneri di un’impresa
(Art. 87, n. 1, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Valutazione della legittimità alla luce delle informazioni disponibili al momento dell’adozione della decisione
(Art. 87 CE)
1. L’art. 87, n. 1, CE definisce gli aiuti di Stato disciplinati dal Trattato quali aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri.
La nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE è più ampia di quella di sovvenzione, dato che essa vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa.
(v. punto 24)
2. La legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata.
(v. punto 31)