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Document 62002CJ0233

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Atti delle istituzioni — Orientamenti in materia di cooperazione normativa e di trasparenza stipulati con gli Stati Uniti d’America — Istituzione competente ad adottare tale atto — Presa in considerazione della ripartizione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale stabiliti dal Trattato nel settore della politica commerciale comune — Mancanza di forza vincolante degli orientamenti — Irrilevanza

    (Art. 133 CE e 300 CE)

    2. Accordi internazionali — Determinazione del carattere vincolante — Criterio decisivo — Intenzione delle parti — Orientamenti in materia di cooperazione normativa e di trasparenza stipulati con gli Stati Uniti d’America — Mancanza di forza vincolante — Lesione del potere d’iniziativa legislativa della Commissione — Esclusione

    (Art. 300 CE)

    Massima

    1. La circostanza che un atto, come gli orientamenti in materia di cooperazione normativa e di trasparenza stipulati con gli Stati Uniti d’America, sia privo di forza vincolante non è sufficiente ad investire la Commissione della competenza ad adottarlo. Infatti, la determinazione delle condizioni nelle quali può verificarsi l’adozione di siffatto atto richiede, trattandosi nella fattispecie di un atto mirante a ridurre i rischi di divergenze legati all’esistenza di ostacoli tecnici allo scambio di beni, che sia debitamente tenuto conto della ripartizione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale stabiliti dal Trattato nel settore della politica commerciale comune.

    (v. punto 40)

    2. Al fine di determinare se un atto, come gli orientamenti in materia di cooperazione normativa e di trasparenza stipulati con gli Stati Uniti d’America, rivesta o meno forza vincolante, l’intenzione delle parti costituisce, in via di principio, il criterio decisivo. Nella specie, tale intenzione è chiaramente espressa nel testo stesso degli orientamenti, in quanto questi ultimi precisano, al punto 7, che tale documento mira a stabilire gli orientamenti che i servizi competenti in materia legislativa del governo federale degli Stati Uniti e i servizi della Commissione «hanno intenzione di applicare su base volontaria». Risulta da tale precisazione che, concludendo gli orientamenti, le parti non hanno affatto avuto l’intenzione di contrarre impegni giuridicamente vincolanti. Di conseguenza, tali orientamenti non costituiscono un accordo avente forza vincolante e non rientrano quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 300 CE.

    Essendo privi di forza vincolante, i detti orientamenti non hanno potuto creare obblighi a carico della Commissione quando quest’ultima esercita la sua funzione d’iniziativa legislativa, nell’ambito dell’iter legislativo comunitario. Inoltre, il mero fatto che un atto, come i detti orientamenti, comporti possibilità di avviare previe consultazioni e di raccogliere informazioni ritenute necessarie prima di presentare proposte adeguate non può avere l’effetto di violare l’esercizio da parte della Commissione del suo potere di iniziativa.

    (v. punti 42-43, 45, 50-51)

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