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Document 62002CJ0222

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Enti creditizi — Sistemi di garanzia dei depositi — Normativa nazionale che limita all’interesse pubblico i compiti dell’autorità nazionale di vigilanza ed esclude il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente — Conformità alla direttiva 94/19 — Presupposto — Indennizzo dei depositanti alle condizioni definite dalla direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE, art. 3, nn. 2‑5)

    2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Enti creditizi — Vigilanza sugli enti creditizi — Normativa nazionale che limita all’interesse pubblico i compiti dell’autorità nazionale di vigilanza ed esclude il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente — Conformità alle direttive 77/780, 89/299 e 89/646

    (Direttive del Consiglio 77/780/CEE, 89/299/CEE e 89/646/CEE)

    Massima

    1. Se ed in quanto è assicurato l’indennizzo dei depositanti previsto dalla direttiva 94/19/, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l’art. 3, nn. 2‑5, di quest’ultima non può essere interpretato nel senso che si oppone ad una norma nazionale secondo cui i compiti dell’autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell’interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.

    Tali disposizioni, infatti, hanno come obiettivo di garantire ai depositanti che l’ente creditizio presso il quale essi effettuano il loro deposito fa parte di un sistema di garanzie dei depositi, di modo che sia salvaguardato il loro diritto ad essere indennizzati in caso di indisponibilità del loro deposito conformemente alle norme previste dalla detta direttiva, e così servono soltanto all’istituzione e al buon funzionamento del sistema di garanzia dei depositi quale previsto dalla direttiva. Per contro e laddove sia garantito tale indennizzo, esse non attribuiscono ai depositanti un diritto a che le autorità competenti assicurino nel loro interesse le misure di vigilanza.

    (v. punti 29-30, 32, dispositivo 1)

    2. La prima direttiva 77/780, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso alle attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, la direttiva 89/299, concernente i fondi propri degli enti creditizi, nonché la seconda direttiva 89/646, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, non si oppongono ad una norma nazionale secondo la quale i compiti dell’autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell’interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.

    Se, infatti, le direttive di cui trattasi impongono alle autorità nazionali taluni obblighi di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, non deriva necessariamente, neppure dal fatto che tra gli obiettivi delle dette direttive figura anche quello della tutela dei depositanti, che queste direttive mirano a creare diritti a favore dei depositanti in caso di indisponibilità dei loro depositi causata da una vigilanza carente da parte delle autorità nazionali competenti.

    (v. punti 39-40, 47, dispositivo 2)

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