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Document 62002CJ0183

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE) — Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari — Tutela — Presupposti e limiti

    [Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

    2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

    Massima

    1. Tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE), le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo, e un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegittimo in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, alcun legittimo affidamento nella regolarità della concessione dello stesso.

    (v. punti 44-45)

    2. Il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.

    (v. punto 59)

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