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Document 62002CJ0174

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Divieto di esecuzione prima della decisione finale della Commissione — Effetto diretto — Soggetti che non possono far valere un’eventuale violazione — Soggetto passivo assoggettato ad una tassa che costituisce parte integrante di una misura di aiuto

[Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Tasse cui sono collegate esenzioni che vengono considerate come aiuti — Inclusione — Presupposto — Vincolo di destinazione obbligatorio tra la tassa e l’aiuto

[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e art. 93 (divenuto art. 88 CE)]

Massima

1. Un singolo può avere interesse ad avvalersi, dinanzi ai giudici nazionali, dell’effetto diretto del divieto di esecuzione previsto dall’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, ultima frase, CE) non solo al fine di far venir meno gli effetti negativi della distorsione della concorrenza provocata dalla concessione di un aiuto contra ius, ma anche per ottenere la restituzione di una tassa riscossa in contrasto con la detta disposizione. In quest’ultima ipotesi, la questione se il soggetto sia stato leso dalla distorsione della concorrenza conseguente alla misura di aiuto non rileva nella valutazione del suo interesse ad agire. Deve essere preso in considerazione solo il fatto che il singolo sia assoggettato ad un tributo che costituisce parte integrante di una misura di aiuto attuata in violazione del divieto sancito dall’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato.

(v. punto 19)

2. I tributi non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante.

Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito della tassa venga necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto. Se tale vincolo sussiste, il gettito della tassa influenza direttamente l’entità dell’aiuto e, di conseguenza, la valutazione della sua compatibilità con il mercato comune.

La circostanza che l’aiuto venga concesso sotto forma di esenzione fiscale o il fatto che la perdita di introiti fiscali in conseguenza di tale esenzione, ai fini delle stime di bilancio dello Stato membro, venga compensata con un aumento della tassa non sono di per sé sufficienti a far sorgere il detto vincolo.

(v. punti 25-26, 29 e dispositivo)

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