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Document 62002CJ0144

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo — Nozione — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati — Esclusione — Regime nazionale che non applica l’imposta sul valore aggiunto sull’importo dei detti aiuti — Ammissibilità

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11, parte A, n. 1, lett. a)]

Massima

Disponendo che la base imponibile dell’IVA comprende le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo dell’operazione considerata versate ai soggetti passivi, l’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, mira ad assoggettare all’imposta sul valore aggiunto il valore complessivo dei beni o delle prestazioni. Non viene meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva lo Stato membro che si astiene dall’applicare l’imposta sul valore aggiunto sull’importo degli aiuti versati in applicazione del regolamento n. 603/95, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati.

La nozione di «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo» include, infatti, unicamente le sovvenzioni che costituiscono il corrispettivo totale o parziale di un’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi e che sono versate da un terzo al venditore o al prestatore.

Orbene, le condizioni per un assoggettamento dei detti aiuti all’imposta non sono soddisfatte rispetto alla vendita da parte di un’impresa di trasformazione, previa essiccazione, di foraggi acquistati presso produttori di foraggi freschi, in quanto in tal caso l’aiuto non è versato specificatamente a favore dell’impresa di trasformazione affinché quest’ultima fornisca foraggio essiccato ad un acquirente ad un prezzo inferiore al corso del mercato mondiale. Esse non sono neppure soddisfatte rispetto al contratto di lavorazione concluso da siffatta impresa di trasformazione con un produttore di foraggi freschi, giacché in tal caso l’aiuto ottenuto dall’impresa di trasformazione non è versato a beneficio della stessa ed essa svolge solo un ruolo di intermediario tra l’ente erogatore dell’aiuto e il produttore di foraggi.

(v. punti 26-27, 31-32, 36, 38, 42, 45)

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