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Document 62002CJ0090

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposta sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Deduzione dell’imposta pagata a monte — Procedura di autofatturazione — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto a deduzione — Presupposti — Possesso di una fattura — Insussistenza

    [Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 18, n. 1, lett. d), e 22, n. 3]

    Massima

    Nell’ambito di una procedura di autofatturazione, un soggetto passivo, che sia debitore, in quanto destinatario di servizi, della relativa imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 21, punto 1, della sesta direttiva 77/388, nella sua versione risultante dalle direttive 91/680 e 92/111, non è tenuto ad essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell’art. 22, n. 3, della detta direttiva per poter esercitare il suo diritto e deduzione.

    Infatti, per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto a deduzione in una procedura di autofatturazione, è loro applicabile solo l’art. 18, n. 1, lett. d), della direttiva ai sensi del quale il destinatario debitore deve unicamente assolvere le formalità quali stabilite dallo Stato membro interessato. Se è vero, al riguardo, che gli Stati membri devono esercitare la facoltà di stabilire tali formalità conformemente a uno degli scopi perseguiti dalla direttiva, ossia quello di garantire la riscossione dell’imposta ed il suo controllo da parte dell’amministrazione tributaria, e che una fattura assolve certamente un compito documentale importante in quanto può contenere dati verificabili, tale facoltà può esercitarsi solo se l’imposizione delle dette formalità, per il numero e per il tecnicismo delle medesime, non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a deduzione.

    Ora, il fatto che l’amministrazione tributaria, che dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario della prestazione di cui trattasi, è debitore dell’imposta, richieda come condizione supplementare per l’esercizio del diritto a deduzione che lo stesso sia in possesso di una fattura redatta ai sensi dell’art. 22, n. 3, della direttiva avrebbe come conseguenza che un soggetto passivo, da un lato, sarebbe debitore, in quanto destinatario di servizi, dell’imposta in questione, rischiando, dall’altro, di non poter dedurre la detta imposta.

    (v. puntoi 47, 49, 51-53 e dispositivo)

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