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Document 62001TJ0296

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

30 settembre 2003

Causa T-296/01

Antonio Tatti

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Rapporto informativo — Compilazione tardiva — Regolarità della procedura di compilazione del rapporto informativo — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»

Testo completo in francese   II-1093

Oggetto:

Ricorso diretto a ottenere, da un Iato, l'annullamento della decisione riguardante l'adozione del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 1995 e il 30 giugno 1997 e, dall'altro, il risarcimento dei danni.

Decisione:

La decisione riguardante l'adozione del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 1995 e il 30 giugno 1997 è annullata. La Commissione è condannata a versare al ricorrente 1500 euro a titolo di risarcimento del danno morale subito. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

  1. Dipendenti – Valutazione – Direttiva interna di un'istituzione relativa alla procedura di compilazione del rapporto informativo – Effetti giuridici

    (Statuto del personale, artt. 43 e 110)

  2. Dipendenti – Valutazione – Rapporto informativo – Compilazione – Regola adottata in seno al servizio interessato che fissa un massimale di punti e una media – Lesione del libero apprezzamento del compilatore

    (Statuto del personale, art. 43)

  3. Dipendenti – Valutazione – Rapporto informativo – Compilazione – Tardività – Inammissibilità – Illecito generatore di danno morale – Presupposto – Assenza di responsabilità del dipendente nel ritardo

    (Statuto del personale, art. 43)

  1.  Una decisione di un'istituzione comunitaria comunicata a tutto il personale della stessa e diretta a garantire ai dipendenti interessati un trattamento identico in materia di compilazione del rapporto informativo costituisce, anche se non può essere considerata come una disposizione generale di esecuzione ai sensi dell'art. 110 dello Statuto, una direttiva interna e, in quanto tale, va considerata come una norma di comportamento indicativa che l'amministrazione si autoimpone e dalla quale essa può discostarsi solo precisandone i motivi, pena trasgredire il principio della parità di trattamento.

    (v. punto 43)

    Riferimento: Corte 1o dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione (Racc, pag. 3981, punto 20); Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-63/89, Latham/Commissione (Racc. pag. II-19, punto 25)

  2.  Lede il libero apprezzamento del compilatore nella valutazione delle prestazioni di un dipendente una regola, adottata nell'ambito di un servizio e che il compilatore considera vincolante, la quale stabilisce, discostandosi dalla guida per la compilazione del rapporto informativo vigente, un determinato massimale di punti nonché una media.

    (v. punto 49)

  3.  L'amministrazione deve curare che i rapporti informativi siano periodicamente compilati alle date volute dallo Statuto e siano redatti in modo regolare, sia per ragioni di buona amministrazione sia per tutelare gli interessi dei dipendenti. Un ritardo sopravvenuto nella compilazione dei rapporti informativi è tale, di per sé, da arrecare danno al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può essere pregiudicato per mancanza di un tale rapporto nel momento in cui devono essere adottate decisioni che lo riguardano. Infatti, un dipendente il cui fascicolo personale è irregolare e incompleto è già moralmente danneggiato, data l'incertezza e l'inquietudine nella quale egli viene a trovarsi per il suo avvenire professionale. Pertanto, in mancanza di circostanze particolari che giustifichino i ritardi constatati, l'amministrazione commette un illecito tale da implicare la sua responsabilità.

    Per contro, il dipendente non può dolersi del ritardo con cui è stato redatto il suo rapporto informativo se detto ritardo gli è imputabile, almeno in parte, o allorché egli vi ha contribuito in modo rilevante. Tuttavia, il semplice fatto che il dipendente, nel corso della procedura di valutazione, si sia avvalso, conformemente alle pertinenti disposizioni in vigore, della possibilità di adire diverse autorità abilitate ad intervenire nella detta procedura non comporta che il dipendente sia, per una parte rilevante, responsabile del ritardo.

    (v. punti 58-65)

    Riferimento: Corte 18 dicembre 1980. cause riunite 156/79 e 51/80, Gratreau/Commissione(Racc. pag. 3943, punto 15); Corte 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82. 157/83 e 186/84. Castille/Commissione (Racc. pag. 497. punto 36): Tribunale8 novembre 1990, causa T-73/89, Barbi/Commissione (Racc. pag. II-619, punto 41); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-1423, punto 50); Tribunale 28 maggio 1997, causa T-59/96, Burban/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-109 e II-331, punti 44 e 50); Tribunale 12 giugno 2002, causa T-187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-81 e II-389, punti 77, 78 e 79)

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