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Document 62001TJ0271

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    12 novembre 2002

    Causa T-271/01

    José Manuel López Cejudo

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Retribuzione — Assegno per figli a carico e indennità scolastica versati al genitore titolare della custodia del figlio — Rifiuto di riconoscere all'altro genitore il beneficio delle indennità ai fini del calcolo dell'abbattimento fiscale e dell'indennità di dislocazione — Interessi di mora»

    Testo completo in francese   II-1109

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione che nega al ricorrente, per il periodo che va dall'ottobre 2000 al luglio 2001, il riconoscimento del beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica ai fini del calcolo dell'abbattimento fiscale e dell'indennità di dislocazione, nonché, dall'altra, gli interessi di mora sugli importi indebitamente recuperati o non versati.

    Decisione:

    La decisione della Commissione, risultante dal bollettino di stipendio del ricorrente dell'ottobre 2000, di non riconoscergli più il diritto all'assegno per figli a carico e all'indennità scolastica a partire dal luglio 1999 ai fini del calcolo dell'abbattimento fiscale e dell'indennità di dislocazione, quale modificata dalla decisione della Commissione 16 luglio 2001, è annullata nella parte in cui quest'ultima decisione riconosce la ripartizione del diritto agli assegni e alle indennità controverse, nonché ai benefici che ne derivano, soltanto per il futuro. La Commissione è condannata a versare al ricorrente: interessi di mora, a decorrere dal novembre 2000, sull'importo di EUR 1193,85 e, a decorrere da ciascun mese dal dicembre 2000 al settembre 2001, su ciascuna scadenza di EUR 1200, fino al momento in cui tali importi gli saranno restituiti; interessi di mora sulla quota spettante al ricorrente dei benefici derivati dagli assegni e dalle indennità controversi, a decorrere da ciascun mese dall'ottobre 2000 fino alla data in cui ha avuto effetto la decisione 16 luglio 2001, ciò fino al saldo completo degli importi dovuti. Il tasso degli interessi di mora da applicare va calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, in vigore per il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.

    Massime

    1. Dipendenti – Retribuzione – Assegni di famiglia – Figlio di due dipendenti divorziati effettivamente mantenuto da entrambi – Diritto simultaneo dei due dipendenti agli assegni e indennità, nonché ai benefici derivati – Ripartizione tra i due ex coniugi

      [Statuto del personale, art. 67, n. 1; allegato VII, arti. 1, n. 2, lett. b), 2, nn. 1, 2 e 6, e 3, primo comma; regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 3, nn. 3 e 4]

    2. Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Domanda di interessi di mora presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale in caso di annullamento della decisione impugnata – Ricevibilità

      (Statuto del personale, arti. 90 e 91)

    3. Dipendenti – Ripetizione dell'indebito – Ripetizione illegittima – Restituzione – Diritto agli interessi di mora – Dies a quo

    1.  Ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari previsti dall'art. 67, n. 1, dello Statuto, è considerato a carico il figlio effettivamente mantenuto dal dipendente (art. 2, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto). In proposito, nulla osta a che un figlio possa essere considerato effettivamente mantenuto simultaneamente da più persone e sia quindi qualificato come simultaneamente a carico di due dipendenti.

      Pertanto, se due dipendenti comunitari divorziati provvedono effettivamente in comune ai bisogni essenziali dei figli generati dal loro matrimonio, sciolto con divorzio, questi dipendenti hanno entrambi diritto agli assegni familiari elencati al citato art. 67, n. 1, dello Statuto. Essi hanno altresì diritto, a titolo di mantenimento dei detti figli, ai benefici derivanti da tali assegni, previsti, in materia di calcolo dell'indennità di dislocazione, dall'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto e, in materia fiscale, dall'art. 3, nn. 3 e 4, del regolamento n. 260/68. In applicazione del principio di unicità sancito dall'art. 2, n. 6, dell'allegato VII dello Statuto, tali benefici devono essere ripartiti tra i due ex coniugi. Un'istituzione non può tuttavia negare a un suo dipendente la quota di tali benefici cui egli ha diritto perché un'altra istituzione ha, a torto, concesso la totalità di tali benefici al suo ex coniuge.

      (v. punti 33-39)

      Riferimento: Corte 28 novembre 1991, causa C-132/90 P, Schwedler/Parlamento (Racc. pag. I-5745, punto 17); Tribunale 3 marzo 1993, causa T-69/91, Peroulakis/Commissione (Racc. pag. II-185, punti 32-34)

    2.  Nei ricorsi dei dipendenti, una domanda di interessi di mora per il caso di annullamento della decisione impugnata non necessita, per essere ricevibile dinanzi al Tribunale, di essere stata espressamente menzionata nel reclamo amministrativo previo.

      (v. punto 52)

      Riferimento: Tribunale 30 marzo 1993, causa T-4/92, Vardakas/Commissione (Racc. pag. II-357, punto 50); Tribunale 30 novembre 1993, causa T-15/93, Vienne/Parlamento (Racc. pag. II-1327, punto 42); Tribunale 10 ottobre 2001, causa T-171/99, Corus UK/Commissione (Racc. pag. II-2967, punti 50-54)

    3.  Qualora, nei confronti del dipendente, sia stato illegittimamente applicato l'art. 85 dello Statuto, relativo alla ripetizione dell'indebito, l'interessato ha diritto non soltanto alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo sulla sua retribuzione, ma anche agli interessi di mora a decorrere dalla trattenuta e fino alla restituzione.

      (v. punti 55 e 56)

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