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Document 62001TJ0233

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

9 luglio 2002

Causa T-233/01

Daniel Callebaut

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Promozione — Mancanza di rapporto informativo definitivo — Scrutinio per merito comparativo»

Testo completo in francese   II-625

Oggetto:

Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 14 agosto 2000 di non promuovere il ricorrente al grado B2 per l'esercizio di promozione 2000.

Decisione:

La decisione della Commissione 14 agosto 2000 di non promuovere il ricorrente al grado B2 per l'esercizio di promozione 2000 è annullata. La Commissione è condannata le spese.

Massime

  1. Dipendenti – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Presa in considerazione dei rapporti informativi – Fascicolo personale incompleto – Irregolarità che può comportare l'annullamento di una decisione di non promuovere il dipendente – Presupposti – Influenza decisiva sul procedimento di promozione – Obbligo dell'amministrazione di fornire la prova dell'effettività dello scrutinio per merito comparativo

    (Statuto del personale, artt. 43 e 45)

  2. Dipendenti – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Mancanza dì rapporto informativo definitivo – Irregolarità che costituisce un vizio sostanziale

    (Statuto del personale, art. 45)

  1.  Il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogniqualvolta la carriera di un dipendente è presa in considerazione al fine dell'adozione di una decisione relativa alla sua promozione. Tuttavia, il fatto che, durante l'esercizio di promozione, il rapporto informativo di un dipendente non figurasse nel fascicolo individuale non significa necessariamente che l'esercizio di promozione sia inficiato da irregolarità. Infatti, tutti i candidati non debbono necessariamente trovarsi, al momento della decisione di promozione, esattamente allo stesso stadio per quanto riguarda lo stato dei loro rapporti informativi e l'autorità che ha il potere di nomina non ha l'obbligo di rinviare la propria decisione se il rapporto più recente di uno dei candidati non è ancora definitivo in seguito a ricorso al notatore d'appello o al comitato paritetico.

    Ci si trova di fronte ad un'irregolarità del procedimento, invece, se la mancanza di rapporto informativo non è dovuta al normale svolgimento dell'iter per la stesura di detto rapporto, ma a un ritardo sostanziale, imputabile all'amministrazione. Tale irregolarità può comportare l'annullamento di una decisione di non promuovere un dipendente solamente laddove la mancanza del rapporto informativo abbia potuto esercitare un'influenza decisiva sul procedimento di promozione, in particolare qualora tale mancanza non abbia potuto essere compensata da altre informazioni relative ai meriti dell'interessato. Pertanto spetta all'amministrazione fornire la prova, mediante elementi oggettivi che possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale, di aver rispettato le garanzie accordate dall'art. 45 dello Statuto al dipendente che ha i requisiti per essere promosso e di aver proceduto ad uno scrutinio comparativo dei meriti dei candidati alla promozione.

    (v. punti 29-32, 35 e 36)

    Riferimento: Corte 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione (Racc. pag. 103, punto 27); Corte 17 dicembre 1992, causa C-68/91 P. Moritz/Commissione (Racc. pag. I-6849, punto 16); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-58/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II-1443, punto 59); Tribunale 13 luglio 1995, causa T-557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-195 e II-603, punto 33); Tribunale 21 novembre 1996, causa T-144/95, Michael/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-529 e II-1429, punto 52); Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-82/98, Jacobs/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-39 e II-169, punti 34, 36 e 40); Tribunale 5 ottobre 2000, causa T-202/99, Rappe/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-201 e II-911, punti 39, 40, 43 e 45)

  2.  La valutazione effettuata all'interno delle direzioni generali non ha l'effetto di sostituirsi allo scrutinio comparativo che deve essere effettuato successivamente dal comitato di promozione. Ogni dipendente che ha i requisiti per essere promosso nutre una legittima aspettativa a che i suoi meriti siano comparati, nell'ambito dell'attività svolta dal comitato di promozione, con quelli degli altri candidati che hanno i requisiti per essere promossi al grado di cui si tratta. Ne risulta che un procedimento di promozione è viziato da un'irregolarità che costituisce un vizio sostanziale quando, in mancanza del rapporto informativo definitivo di un dipendente, il comitato di promozione non abbia effettuato uno scrutinio per merito comparativo di tutti candidati alla promozione, come prescritto dall'art. 45 dello Statuto.

    (v. punti 46 e 48)

    Riferimento: Tribunale 16 settembre 1998, causa T-234/97, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-507 e II-1533, punto 24); Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-22/99, Rose/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-27 e II-115, punto 57)

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