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Document 62001TJ0205

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

5 novembre 2002

Causa T-205/01

André Ronsse

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Retribuzione — Assegno di famiglia — Ripetizione dell'indebito»

Testo completo in francese   II-1065

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l'annullamento delle decisioni della Commissione contenute nelle lettere del 9 e 23 novembre 2000 e, per quanto necessario, della lettera 15 gennaio 2000 nonché della decisione implicita di rigetto del suo reclamo proposto l'8 febbraio 2001, tutte relative alla ripezione della somma di EUR 22443,07 corrispondente all'assegno di famiglia versato al ricorrente dal 1o gennaio 1994 al 1o novembre 2000, e, dall'altra, il rimborso delle somme trattenute a tale titolo sulla sua pensione dal mese di dicembre 2000, maggiorate degli interessi al tasso legale.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Dipendenti – Decisione che arreca pregiudizio – Obbligo di motivazione – Portata

    (Statuto del personale, art. 25)

  2. Dipendenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno di famiglia – Presupposti per la concessione – Reddito professionale del coniuge – Nozione

    (Statuto del personale, art. 62, allegato VII, art. 1, n. 3)

  3. Dipendenti – Ripetizione dell'indebito – Presupposti – Irregolarità evidente del versamento – Criteri

    (Statuto del personale, art. 85)

  4. Dipendenti – Ripetizione dell'indebito – Termine ragionevole – Nozione

    (Statuto del personale, art. 85)

  5. Dipendenti – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Ripetizione dell'indebito – Presupposti

  6. Dipendenti – Parità di trattamento – Aiuto fornito sporadicamente, in casi particolari, a dipendenti in materia di analisi dei loro diritti statutari – Violazione – Insussistenza

  1.  L'obbligo di motivazione previsto dall'art. 25 dello Statuto è soddisfatto allorché l'atto oggetto del ricorso è sopravvenuto in un contesto noto al dipendente interessato e che gli permette di comprendere la portata di una misura che lo riguarda personalmente.

    (v. punto 28)

    Riferimento: Corte 1o giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione (Racc. pag. 1789, punto 48); Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione (Racc. pag. I-395, punto 16); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione(Racc. pag. II-1465, punto 62)

  2.  Risulta dal tenore letterale stesso dell'art. 1, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto che sono i redditi professionali, considerati al plurale, del coniuge che devono essere presi in considerazione ai fini della concessione dell'assegno di famiglia e raffrontati al massimale, definito come lo stipendio base annuo di un dipendente di grado C 3, terzo scatto. La nozione di redditi professionali, come quella di retribuzione menzionata all'art. 62 dello Statuto, è più ampia di quella di stipendio base, che essa ricomprende, e si estende all'insieme dei redditi percepiti regolarmente come corrispettivo dell'esercizio delle funzioni, ivi compresi gli assegni e le indennità connessi al detto stipendio base.

    (v. punti 37 e 39)

    Riferimento: Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-107/92, White/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-41 e II-143. punto 19)

  3.  Affinché una somma versata sine titulo possa essere ripetuta, dev'essere fornita la prova che il beneficiario aveva effettivamente avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o che l'irregolarità del versamento era così evidente che il beneficiario non poteva non accorgersene.

    In caso di contestazione da parte del beneficiario e in assenza di prova di una conoscenza dell'irregolarità del versamento, occorre esaminare le circostanze in cui il versamento è stato effettuato al fine di stabilire se l'irregolarità del versamento doveva risultare con evidenza.

    In particolare, l'espressione «così evidente», che caratterizza l'irregolarità del versamento, ai sensi dell'art. 85 dello Statuto, non significa che il dipendente destinatario dei pagamenti indebiti è dispensato da qualunque sforzo di riflessione o di controllo, bensì significa che la ripetizione è dovuta allorché si tratta di un errore che non può sfuggire a un dipendente normalmente diligente, che si presume conosca le regole che disciplinano il proprio stipendio. Inoltre, occorre tener conto, in ciascun caso, della capacità del dipendente interessato di procedere alle necessarie verifiche. Gli elementi presi in considerazione dal giudice comunitario in proposito riguardano il livello di responsabilità del dipendente, il suo grado e la sua anzianità, il grado di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono i presupposti per la concessione dell'indennità, nonché l'entità delle modifiche sopravvenute nella sua situazione personale o familiare, qualora il versamento della somma controversa sia connesso alla valutazione da parte dell'amministrazione di una tale situazione. In tal senso, un dipendente di grado relativamente elevato, con molti anni di anzianità nel pubblico impiego comunitario, dovrebbe essere in grado di rendersi conto dell'irregolarità di cui si giova.

    (v. punti 45-47)

    Riferimento: Corte 27 giugno 1973, causa 71/72, Kuhl/Consiglio (Racc. pag. 705, punto 1); Corte 11 ottobre 1979, causa 142/78, Berghmans/Commissione (Racc, pag. 3125, punto 9); Corte 17 gennaio 1989, causa310/87, Stempels/Commissione(Racc. pag. 43, punto 10); White/Commissione, cit., punti 32 e 33; Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-38/93, Stahlschmidt/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-65 e II-227, punto 19); Tribunale 13 luglio 1995, causa T-545/93, Kschwendt/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-185 e II-565, punto 104); Tribunale 30 maggio 2001, causa T-348/00, Barth/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-119 e II-557, punto 33)

  4.  In mancanza di disposizioni che fissino un termine di prescrizione o di decadenza per quanto riguarda la ripetizione dell'indebito prevista dall'art. 85 dello Statuto, occorre valutare la ragionevolezza o meno del termine a seconda delle circostanze proprie di ciascun caso, in particolare sotto il profilo del grado di evidenza dell'irregolarità dei versamenti controversi e del carattere occasionale o continuato dei versamenti indebiti. Così, il tempo interviene soltanto come un elemento di valutazione circa la fondatezza dell'esercizio del diritto a ripetizione, tenuto conto in particolare, da una parte, dell'insieme delle circostanze che possono essere prese in considerazione, quali l'importo delle somme richieste, il comportamento colposo dell'amministrazione, la buona fede del dipendente e l'ordinaria diligenza che ci si può attendere da lui, in considerazione della sua formazione, del suo grado e della sua esperienza professionale.

    (v. punto 52)

    Riferimento: Corte 18 marzo 1975, cause riunite 44/74, 46/74 e 49/74, Acton e a./Commissione (Racc. pag. 383, punto 29); White/Commissione.cit., punto 47

  5.  Quanto alla possibilità di appellarsi alla tutela del legittimo affidamento nelle controversie relative alla ripetizione dell'indebito, il diritto di reclamare tale tutela spetta a tutti coloro in capo ai quali l'amministrazione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Per contro, non può invocarsi una violazione del citato principio in mancanza di precise assicurazioni fornite dall'amministrazione, le quali devono comunque essere conformi alle disposizioni dello Statuto.

    (v. punto 54)

    Riferimento: Tribunale 27 febbraio 1996, causa T-235/94, Galtieri/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-43 e II-129, punti 63 e 65)

  6.  La semplice circostanza che l'amministrazione, in taluni casi particolari, abbia fornito un aiuto sporadico a dipendenti che si trovavano in difficoltà nell'analizzare lo stato dei loro diritti all'assegno di famiglia, che non dimostra che in materia sia stata seguita una prassi sistematica e discriminatoria, non è atta a fondare la discriminazione allegata.

    (v. punto 60)

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