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Document 62001TJ0203

    Massime della sentenza

    Causa T-203/01

    Manufacture française des pneumatiques Michelin

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Art. 82 CE — Sistemi di sconti — Abuso»

    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 settembre 2003   II-4082

    Massime della sentenza

    1. Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti a influire sulla struttura del mercato e aventi l'effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi che incombono all'impresa dominante – Esercizio della concorrenza fondata solo sui meriti

      (Art. 82 CE)

    2. Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Sconto avente un effetto di preclusione sul mercato – Sconto di fedeltà – Qualificazione come pratica abusiva

      (Art. 82 CE)

    3. Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Sconti quantitativi – Ammissibilità – Presupposti – Carattere abusivo del sistema di sconti – Criteri di valutazione

      (Art. 82 CE)

    4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario

    5. Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Sconti quantitativi ad effetto fidelizzante – Sconto concesso annualmente pari a una percentuale dell'insieme del fatturato realizzato con il cliente nell'anno trascorso e che aumenta progressivamente e sensibilmente con il detto fatturato

      (Art. 82 CE)

    6. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Limiti – Obbligo di comunicare all'impresa in posizione dominante l'identità dei suoi clienti che hanno collaborato all'istruttoria – Esclusione

    7. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che accerta un'infrazione – Esclusione degli elementi di prova non trasmessi alle parti – Conseguenze – Impossibilità di provare il corrispondente addebito facendo riferimento a tali documenti

    8. Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Sistema di sconti che lascia un ampio margine di valutazione soggettiva all'impresa in posizione dominante – Sconti privi di giustificazione economica obiettiva

      (Art. 82 CE)

    9. Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Impresa di produzione di pneumatici – Contratti che concedono uno sconto ai rivenditori che si obblighino a far sistematicamente rigenerare le carcasse presso tale impresa – Condizione avente l'effetto di vendite collegate – Ammissibilità alla luce del diritto nazionale – Irrilevanza – Preminenza del diritto comunitario

      (Art. 82 CE)

    10. Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Obblighi imposti ai rivenditori dei prodotti dell'impresa in posizione dominante come corrispettivo di vantaggi economici – Obblighi volti a eliminare la concorrenza degli altri produttori

      (Art. 82 CE)

    11. Concorrenza – Posiziotie dominante – Abuso – Obblighi in materia di informazione e di controlli tton obiettivamente giustificati imposti ai rivenditori dei prodotti dell'impresa in posizione dominante come corrispettivo di vantaggi economici – Applicazione del regolamento n. 4087/88 che permette di prevedere obblighi di informazione nell'ambito degli accordi di franchising – Esclusione

      [Art. 82 CE; regolamento (CEE) della Commissione n. 4087/88, art. 3, n. 2]

    12. Coiicorrenza – Posizione dominante – Abuso – Nozione – Comportamenti aventi come effetto o come oggetto di ostacolare il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza

      (Art. 82 CE)

    13. Concorretiza – Ammende – Importo – Determinazione – Inasprimento generale delle ammende – Ammissibilità – Presupposto – Obbligo di motivazione – Insussistenza

      (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    14. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Ammenda che sanziona lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante – Valutazione della gravità dell'infrazione – Presa in considerazione della natura e dell'oggetto delle pratiche abusive e non dei loro effetti concreti

      (Regolamento del Consiglio ti. 17, art. 15, n. 2)

    15. Concorrenza – Ammende – Pluralità di infrazioni – Imposizione di un'ammenda unica – Ammissibilità – Obbligo della Commissione di specificare i diversi elementi abusivi – Insussistenza

      (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    16. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Durata dell'infrazione – Presa in considerazione della durata in quanto tale, indipendentemente dalle sue conseguenze sul danno cagionato – Ammissibilità

      (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    17. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione

      (Comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    18. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Circostanze aggravanti – Recidiva – Infrazioni simili commesse una dopo l'altra da due filiali di una stessa società madre

    19. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Circostanze aggravanti – Aumento dei tassi di maggiorazione precedentemente applicati in caso di recidiva – Diminuzione dei tassi di riduzione precedentemente applicati in presenza di talune circostanze attenuanti – Ammissibilità

      (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    1.  La nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda i comportamenti di un'impresa in posizione dominante atti a influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera l'impresa considerata, il grado di concorrenza è già ridotto e che hanno come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la normale concorrenza tra prodotti o servizi fondata sulle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza. Ne consegue che qualsiasi concorrenza effettuata facendo leva sui prezzi non è automaticamente legittima e che un'impresa in posizione dominante non può fare ricorso a mezzi diversi da quelli rientranti nella concorrenza fondata sui meriti.

      Ne consegue che, sebbene l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante di per sé non implichi alcuna contestazione a carico dell'impresa considerata, a quest'ultima incombe, indipendentemente dalle cause di tale posizione, la particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune. Del pari, sebbene l'esistenza di una posizione dominante non privi un'impresa che si trova in questa posizione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, qualora questi siano insidiati, e la detta impresa abbia la facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento del genere qualora abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante e di farne abuso.

      (v. punti 54-55, 97)

    2.  Un sistema di sconti avente un effetto di preclusione sul mercato sarà considerato contrario all'art. 82 CE se è applicato da un'impresa in posizione dominante.

      Tale è il caso di uno sconto di fedeltà, concesso da un'impresa in posizione dominante ai propri clienti in cambio del loro impegno a rifornirsi esclusivamente o quasi esclusivamente presso di essa. Tale sconto, infatti, anche nel caso in cui non sia discriminatorio, mira a impedire, mediante la concessione di vantaggi finanziari, l'approvvigionamento di tali clienti presso produttori concorrenti dell'impresa in posizione dominante.

      (v. punti 56-57, 65)

    3.  I sistemi di sconti quantitativi applicati da un'impresa in posizione dominante, connessi esclusivamente al volume degli acquisti effettuati presso la stessa, non comportano in generale un effetto di preclusione sul mercato vietato dall'art. 82 CE. Infatti, se l'aumento della quantità fornita dalla detta impresa si traduce in un costo inferiore per quest'ultima, tale impresa ha il diritto di far beneficiare i propri clienti della detta riduzione tramite una tariffa più vantaggiosa.

      Ne consegue che un sistema di sconti quantitativi nell'ambito del quale l'entità dell'aliquota aumenti in funzione del volume acquistato presso l'impresa in posizione dominante non violerà l'art. 82 CE, salvo qualora i criteri e le modalità di concessione dello sconto facciano risultare che il sistema non si fonda su una contropartita economicamente giustificata, ma tende, analogamente a uno sconto di fedeltà diretto a realizzare un obiettivo, a impedire l'approvvigionamento dei clienti presso produttori concorrenti.

      Per stabilire l'eventuale carattere abusivo di un sistema di sconti quantitativi, bisogna quindi valutare tutte le circostanze, in particolare i criteri e le modalità di concessione degli sconti, e accertare se gli sconti mirino, mediante un vantaggio non basato su alcuna prestazione economica che lo giustifichi, a sopprimere o limitare la possibilità dell'acquirente di scegliere la fonte di rifornimento, a chiudere l'accesso del mercato ai concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata.

      (v. punti 58-60, 62)

    4.  La comunicazione degli addebiti dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari da consentire agli interessati di prendere effettivamente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, detta comunicazione può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e alle associazioni d'imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla loro difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva.

      (v. punto 77)

    5.  Un sistema di sconti quantitativi, applicato da un fornitore ai suoi clienti, che comporti una rilevante oscillazione delle aliquote di riduzione tra gli scaglioni inferiori e superiori, caratterizzato da un periodo di riferimento pari a un anno e da una determinazione della riduzione in funzione del fatturato globale realizzato durante il periodo di riferimento, presenta le caratteristiche di un sistema di riduzioni fidelizzante in quanto si risolve in una forte incitazione ad approvvigionarsi presso il detto fornitore.

      (v. punto 95)

    6.  Nell'ambito di un procedimento diretto a far dichiarare l'abuso di una posizione dominante, la Commissione è tenuta a considerare il rischio che l'impresa di cui trattasi adotti misure di ritorsione nei confronti dei suoi clienti che abbiano collaborato all'istruttoria. Considerato tale rischio, la Commissione ha il potere di omettere di comunicarle l'identità di tali imprese e di trasmetterle unicamente una tabella che riporti, in modo anonimo, le risposte alle richieste di informazioni che essa aveva loro inviato. Pertanto la Commissione, nel predisporre, nell'ambito del procedimento amministrativo, una versione non riservata di tali risposte, rispetta, da un lato, la necessità di tutelare le informazioni riservate e, dall'altro, il diritto, a favore del destinatario della comunicazione degli addebiti, di accedere all'intero fascicolo.

      (v. punti 124-125)

    7.  Devono essere eliminati quali mezzi di prova di un'infrazione alle regole di concorrenza i documenti presi in considerazione dalla Commissione a carico dell'impresa di cui trattasi, senza che questa li abbia avuti a disposizione nel corso del procedimento amministrativo. Tale esclusione determina l'annullamento della decisione che ha constatato l'infrazione nella parte in cui essa si riferisce a un addebito che può essere provato solo con riferimento a tali documenti.

      (v. punto 129)

    8.  La concessione di uno sconto da parte di un'impresa in posizione dominante non va considerata abusiva ai sensi dell'art. 82 CE allorché si fonda su una giustificazione economica obiettiva. Ne consegue che un sistema di riduzioni applicato da un'impresa in posizione dominante, che riserva a quest'ultima un margine di valutazione non trascurabile e discrezionale per quanto riguarda la possibilità che i suoi clienti hanno di beneficiarne, deve essere considerato non equo e costituisce uno sfruttamento abusivo ai sensi dell'art. 82 CE. Infatti, considerata la valutazione soggettiva dei criteri che fanno sorgere il diritto allo sconto, i clienti si trovano in una situazione di incertezza non potendo prevedere in modo sicuro l'aliquota dello sconto di cui possono beneficiare.

      (v. punti 140-141)

    9.  Il fatto che un'impresa di produzione di pneumatici in posizione dominante sul mercato conceda una remunerazione ai rivenditori dei suoi prodotti qualora si impegnino a far sistematicamente rigenerare presso di essa le carcasse dei suoi pneumatici costituisce uno sfruttamento abusivo ai sensi dell'art. 82 CE. Infatti, con tale remunerazione l'impresa in posizione dominante si avvale del proprio peso economico sul mercato degli pneumatici in generale, e sul mercato degli pneumatici nuovi in particolare, come di un mezzo per assicurarsi di essere scelta dai rivenditori per la rigenerazione. Essa impone dunque una condizione avente l'effetto di vendite collegate, vietato dall'art. 82 CE.

      In proposito, poco importa che una tale condizione sia conforme al diritto nazionale applicabile, tenuto conto della preminenza del diritto comunitario in materia e dell'effetto diretto riconosciuto alle disposizioni dell'art. 82 CE.

      (v. punti 163, 166)

    10.  Costituisce uno sfruttamento abusivo ai sensi dell'art. 82 CE il fatto che un'impresa in posizione dominante si impegni a partecipare allo sforzo finanziario dei rivenditori dei suoi prodotti pretendendo da tali imprese, come corrispettivo, che mettano in evidenza i prodotti recanti il suo marchio, che non sviino la domanda spontanea dei suoi prodotti e che mantengano scorte sufficienti per poter rispondere in modo immediato a tale domanda. Infatti, l'insieme di tali condizioni mira ad eliminare la concorrenza degli altri produttori, consolidando la posizione dominante dell'impresa sul mercato.

      (v. punti 208, 210)

    11.  Gli obblighi che un'impresa in posizione dominante impone ai rivenditori dei suoi prodotti, come corrispettivo della partecipazione al loro sforzo finanziario, di comunicarle varie informazioni, quali i bilanci, le statistiche sui fatturati e sulle prestazioni di servizio nonché informazioni sull'azionariato, e di permetterle di effettuare una revisione contabile dei punti di vendita al fine di garantire il rispetto degli assi di progressione concordati con gli stessi rivenditori danno luogo a uno sfruttamento abusivo qualora non siano obiettivamente giustificati.

      In particolare, tali obblighi devono essere considerati abusivi ove traducano la volontà dell'impresa in posizione dominante di controllare il più strettamente possibile la distribuzione dei suoi prodotti, di ottenere informazioni sul mercato che non sono pubbliche e che risultano preziose per la determinazione della sua politica commerciale, nonché di incrementare la dipendenza dei rivenditori nei suoi confronti.

      Inoltre, tali obblighi di informazione eccedono ampiamente quelli che possono essere imposti nell'ambito di un accordo di franchising in forza del regolamento n. 4087/88, in particolare del suo art. 3, n. 2, che, in ogni caso, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE ed è pertanto privo di pertinenza nell'ambito della valutazione, dal punto di vista dell'art. 82 CE, degli obblighi imposti da un'impresa in posizione dominante ai propri clienti.

      (v. punti 21, 215-217, 219)

    12.  Al fine di accertare una violazione dell'art. 82 CE, è sufficiente dimostrare che il comportamento abusivo dell'impresa in posizione dominante mira a restringere la concorrenza o, in altri termini, che è tale da avere o può avere un simile effetto. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione del detto articolo, la prova in merito all'oggetto e quella relativa all'effetto anticoncorrenziale di un comportamento abusivo si confondono. Infatti, se si dimostra che lo scopo perseguito da un'impresa in posizione dominante con il suo comportamento è di restringere la concorrenza, detto comportamento potrà anche avere tale effetto. Di conseguenza, quando un'impresa attua effettivamente pratiche il cui fine è la restrizione della concorrenza, il fatto che il risultato atteso non si realizzi non è sufficiente a escludere l'applicazione dell'art. 82 CE.

      (v. punti 239, 241, 245)

    13.  Il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità e applicato un determinato tasso di maggiorazione in funzione della durata dell'infrazione non può impedirle di aumentare tale entità nonché tale tasso di maggiorazione entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17 e dagli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, che essa ha adottato, se ciò si rivela necessario per garantire l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. In particolare, le è lecito aumentare l'entità delle ammende al fine di rafforzarne l'effetto dissuasivo.

      La precedente prassi decisionale della Commissione non funge quindi di per sé da contesto normativo per determinare l'importo delle ammende in materia di concorrenza, poiché quest'ultimo è definito esclusivamente dal regolamento n. 17 e dai detti orientamenti.

      Ciò considerato, la Commissione non è nemmeno tenuta a spiegare, in una decisione che infligge un'ammenda per infrazione alle regole di concorrenza, i motivi per i quali l'importo di base scelto per il calcolo dell'ammenda non è identico a quello stabilito in una precedente decisione che ha constatato la stessa infrazione da parte di un'altra impresa.

      (v. punti 254-255, 277)

    14.  Al fine di determinare l'importo dell'ammenda inflitta per lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, la Commissione è legittimata a stabilire la gravità di tale infrazione facendo riferimento unicamente alla sua natura e al suo oggetto, senza tener conto degli effetti concreti delle pratiche abusive, posto che i primi possono rivestire rilevanza maggiore in proposito rispetto ai secondi. In particolare, la Commissione non è tenuta a procedere all'esame dell'evoluzione delle quote di mercato e dei prezzi di vendita dell'impresa in questione.

      (v. punti 258-259)

    15.  In una decisione che constata più infrazioni alle regole di concorrenza da parte della stessa impresa, la Commissione ha il diritto di imporre un'unica ammenda per la pluralità di queste, nel qual caso l'ammenda unica può ricomprendere in maniera globale tutte le infrazioni che si estendono, nell'insieme, su un certo periodo. In proposito, la Commissione non è tenuta a specificare nella motivazione della decisione il modo in cui, per determinare l'ammenda, ha preso in considerazione ciascuno degli elementi illeciti addebitati.

      (v. punti 265, 267)

    16.  Un aumento dell'ammenda imposta dalla Commissione per sanzionare un'infrazione alle regole di concorrenza in funzione della durata di questa non è limitato all'ipotesi in cui esista un rapporto diretto tra la durata e un danno maggiore causato agli obiettivi della Comunità sanciti dalle dette regole.

      (v. punto 278)

    17.  La nozione di recidiva accolta negli orientamenti della Commissione, a proposito del calcolo dell'importo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, a titolo di circostanze aggravanti, va intesa nel senso che ricomprende i casi in cui una stessa impresa, dopo essere stata sanzionata per un'infrazione, ne commette di nuovo una simile.

      (v. punto 284)

    18.  Dal momento che il diritto comunitario della concorrenza ammette che varie società appartenenti a uno stesso gruppo costituiscono un'entità economica e quindi un'impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato, con la conseguenza che la Commissione può imporre un'ammenda alla società madre per pratiche di società del gruppo, quest'istituzione può legittimamente ritenere di essere in presenza di una situazione di recidiva qualora una delle filiali della società madre commetta un'infrazione dello stesso tipo per cui era già stata sanzionata un'altra.

      (v. punto 290)

    19.  Il fatto che la Commissione in passato abbia applicato, in presenza di circostanze aggravanti, quali la recidiva, un certo tasso di maggiorazione delle ammende non può privarla del potere di aumentare tale tasso, entro i limiti indicati nel regolamento n. 17 e negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, che essa ha adottato, qualora ciò si riveli necessario per garantire l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. Infatti, da un lato, la precedente prassi decisionale della Commissione non funge di per sé da contesto normativo per determinare l'importo delle ammende in materia di concorrenza, poiché quest'ultimo è definito esclusivamente dal regolamento n. 17 e dai detti orientamenti e, dall'altro, la Commissione, nello stabilire l'importo dell'ammenda, deve vigilare sul carattere dissuasivo della propria azione. In particolare, in caso di recidiva, un aumento notevole dell'importo base dell'ammenda è giustificato, poiché la recidiva prova che la sanzione precedentemente imposta non è stata abbastanza dissuasiva.

      Analogamente, il fatto che la Commissione abbia ritenuto, nella sua precedente prassi decisionale, che taluni comportamenti costituissero circostanze attenuanti, tali da dar luogo a un notevole ridimensionamento dell'ammenda o alla chiusura di un procedimento, non implica che essa sia tenuta a valutare sempre nello stesso modo tali comportamenti.

      (v. punti 292-293, 298)

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