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Document 62001TJ0026

Massime della sentenza

Causa T-26/01

Fiocchi munizioni SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Artt. 296 CE e 298 CE — Aiuti di Stato a un'impresa di produzione militare — Denuncia — Ricorso per carenza — Irricevibilità»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 30 settembre 2003   II-3953

Massime della sentenza

  1. Disposiziotù generali e finali – Competenza degli Stati membri ad adottare misure dirette a garantire la sicurezza nazionale – Produzione e commercio di armamenti – Lesione della concorrenza sul mercato dei prodotti ad uso non specificamente militare – Regime procedurale specifico istituito dall'art. 298 CE – Competenza della Commissione – Limiti

    [Artt. 86, n. 3, CE, 88 CE, 296, n. 1, lett. b), CE e 298 CE])

  2. Ricorso per carenza – Eliminazione della carenza prima della presentazione del ricorso – Irricevibilità

    (Artt. 232 CE e 233, primo comma, CE)

  1.  Il regime istituito dall'art. 296, n. 1, lett. b), CE intende preservare la libertà di azione degli Stati membri in talune materie concernenti la difesa e la sicurezza nazionali. Esso ha, per le attività cui si applica e alle condizioni enunciate, una portata generale tale da influire su tutte le disposizioni di diritto comune del Trattato, in particolare quelle relative alle regole di concorrenza, e conferisce agli Stati membri un potere discrezionale particolarmente ampio nel valutare le esigenze riconducibili alla tutela degli interessi essenziali per la loro sicurezza. Le misure che essi possono adottare non devono tuttavia alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i «prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari».

    Pertanto, ove uno Stato membro adotti, in favore di attività di produzione o di commercio di armamenti militari, identificati come tali dal Consiglio, una misura di aiuto sulla base di considerazioni legate alla necessità di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza nazionale, a un aiuto del genere non si applicano le regole della concorrenza, cosicché la Commissione non può ricorrere alla procedura di esame prevista dall'art. 88 CE. Se essa ritiene che la misura di cui trattasi rischia di provocare distorsioni di concorrenza, essa procede con lo Stato membro interessato a un esame bilaterale della stessa, senza poter indirizzare a quest'ultimo una decisione o una direttiva finale ma avendo la possibilità di adire direttamente la Corte con un ricorso per inadempimento ove ritenga che sia stato fatto un uso abusivo del potere previsto dall'art. 296 CE.

    (v. punti 58-59, 63-64, 74)

  2.  Un ricorso per carenza è irricevibile qualora la Commissione abbia preso posizione, ai sensi dell'art. 232 CE, prima della presentazione del ricorso. Invero, una sentenza che, in un'ipotesi del genere, accerti l'inerzia dell'istituzione convenuta non potrebbe dar luogo ai provvedimenti di esecuzione previsti dall'art. 233, primo comma, CE.

    (v. punto 92)

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