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Document 62001TJ0007

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Giudice unico)

    6 febbraio 2003

    Causa T-7/01

    Norman Pyres

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Agente temporaneo — Proroga del contratto — Durata»

    Testo completo in inglese   II-239

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione di prorogare il contratto di agente temporaneo del ricorrente per un periodo limitato a 6 mesi.

    Decisione:

    Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1. Dipendenti – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato per un periodo inferiore al massimo previsto dal contratto – Obbligo di motivazione – Insussistenza

      (Regime applicabile agli altri agenti, artt. 8 e 47, punto 1)

    2. Dipendenti – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Discrezionalità dell'amministrazione – Dovere di sollecitudine a carico dell'amministrazione – Presa in considerazione degli interessi dell'agente di cui trattasi – Controllo giurisdizionale – Limiti

      (Statuto del personale, art. 7; Regime applicabile agli altri agenti, art. 10)

    3. Dipendenti – Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un dipendente – Presa in considerazione di elementi che non compaiono nel suo fascicolo individuale – Inammissibilità – Limiti

      (Statuto del personale, art. 26)

    4. Dipendenti – Ricorso – Motivi – Sviamento di potere – Nozione

    1.  Risulta dall'art. 47, punto 1, lett. a) e b), del Regime applicabile agli altri agenti che la durata del rapporto di lavoro tra un'istituzione e un agente temporaneo assunto a tempo determinato è disciplinata, nei limiti fissati dall'art. 8 dello stesso Regime, dalle condizioni stabilite nel contratto concluso tra le parti. Allorché un contratto di assunzione a tempo determinato non ha creato alcun diritto per l'agente temporaneo a ottenere un rinnovo del detto contratto, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non è tenuta, alla luce dell'ampia discrezionalità di cui essa gode, a motivare l'atto con cui essa decide, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto e dall'art. 47, punto 1, lett. b), del citato Regime, nonché, se del caso, dalle disposizioni interne adottate dall'istituzione interessata, di non rinnovare, o di rinnovare soltanto per un periodo inferiore al massimo contrattualmente previsto, tale contratto alla sua scadenza.

      (v. punti 38-40)

      Riferimento: Tribunale 17 ottobre 2002, cause riunite T-330/00 e T-114/01, Cocchi e Hainz/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-193 e II-987, punto 83)

    2.  Il rinnovo del contratto a tempo determinato di un agente temporaneo rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità competente, cosicché il controllo del giudice comunitario deve limitarsi a verificare l'assenza di errore manifesto o di sviamento di potere.

      Con riferimento alla valutazione dell'interesse del servizio cui tale autorità procede - la quale presuppone, in forza del dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei suoi agenti, che si tenga conto anche dell'interesse dell'agente di cui trattasi -, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se l'autorità interessata si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso della propria discrezionalità in maniera manifestamente erronea.

      (v. punti 50 e 51)

      Riferimento: Corte 26 febbraio 1981, causa 25/80, De Briey/Commissione (Racc. pag. 637, punto 7); Corte 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Cortedi giustizia (Racc. pag. I-3009, punto 38); Tribunale 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento (Racc. pag. II-33, punti 97 e 98); Tribunale 17 marzo 1994, causa T-51/91, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-103 e II-341, punto 27); Tribunale 17 marzo 1994, causa T-52/91, Smets/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-107 e II-353, punto 24); Tribunale 18 aprile 1996, causa T-13/95, Kyrpitsis/CES (Racc. PI pagg. I-A-167 e II-503, punto 52); Tribunale 14 luglio 1997, causa T-123/95, B/Parlamento(Racc. PI pagg. I-A-245 e II-697, punto 70); Tribunale 11 febbraio 1999, causa T-79/98, Carrasco Benítez/EMEA (Racc. PI pagg. I-A-29 e II-127, punto 55); Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-223/99, Dejaiffe/UAMI (Racc. PI pagg. I-A-277 e II-1267, punto 53)

    3.  L'art. 26 dello Statuto, secondo il quale il fascicolo personale del dipendente deve contenere tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento nonché le osservazioni formulate dal dipendente in merito ai predetti documenti, è volto a garantire il diritto di difesa del dipendente, evitando che decisioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina e atte ad incidere sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera siano fondate su fatti concernenti il suo comportamento dei quali non vi sia traccia nel suo fascicolo personale. Pertanto, una decisione basata su elementi del genere è in contrasto con le garanzie statutarie e dev'essere annullata in quanto intervenuta a seguito di un procedimento viziato da illegittimità. Cionondimeno, la mancanza, nel fascicolo individuale del dipendente interessato, degli elementi su cui si fonda una decisione dell'amministrazione può viziare la detta decisione soltanto allorché tali elementi hanno svolto un'influenza determinante sulla scelta operata dall'autorità che ha il potere di nomina.

      (v. punti 70 e 71)

      Riferimento: Corte 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger (Racc. pag. 7, punti 29-41); Corte 28 giugno 1972, causa 88/71, Brasseur/Parlamento (Racc, pag. 499, punto 18); Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 11); Tribunale 30 novembre 1993, causa T-78/92, Perakis/Parlamento (Racc. pag. II-1299, punto 27); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-31 e II-105, punto 68)

    4.  La nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita e si riferisce al fatto che un'autorità amministrativa abbia utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale essi le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se essa appare, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.

      (v. punto 82)

      Riferimento: Tribunale 11 giugno 1996, causa T-118/95, Anacoreta Correia/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-283 e II-835, punto 25); Tribunale 6 luglio 1999, cause riunite T-112/96e T-115/96, Séché/Commissione(Racc. PI pagg. I-Al 15 e II-623, punto 139); Tribunale 16 gennaio 2001, cause riunite T-97/99 e T-99/99, Charnier e O'Hannrachain/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-1 e II-1, punto 104)

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