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Document 62001CO0007

    Massime dell’ordinanza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità

    (Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)

    2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Presa in considerazione degli interessi oggettivi di un'associazione d'imprese a sopravvivere indipendentemente dall'interesse dei suoi membri - Interessi dell'associazione che non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli dei suoi membri - Esclusione

    (Art. 242 CE)

    Massima

    1. Le considerazioni effettuate dal giudice dell'urgenza sulla natura vincolante delle decisioni di un'associazione di imprese nei confronti dei suoi membri non possono essere messe in discussione nell'ambito di un ricorso. Infatti, a tenore degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto e deve essere basata sui motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo.

    ( v. punti 38, 45 )

    2. Quando una lite riguarda una violazione delle regole di concorrenza che si è verificata tramite la decisione di un'associazione di imprese e quando, in tale contesto, è assodato che gli interessi oggettivi dell'associazione non sono autonomi rispetto a quelli delle imprese che vi aderiscono, l'interesse dell'associazione alla sua sopravvivenza non può essere valutato, da parte del giudice dell'urgenza adito con una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che infligge un'ammenda a detta associazione, indipendentemente da quello delle dette imprese.

    L'accoglimento della tesi contraria equivarrebbe, in pratica, a far sistematicamente fruire di una sospensione dell'esecuzione qualsiasi associazione d'imprese che presenti un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione che infligga a tale associazione un'ammenda calcolata rispetto al fatturato realizzato da tutte le imprese che ne sono membri.

    Un criterio del genere non può essere avallato, soprattutto nell'ambito particolarissimo di una domanda di esonero dall'obbligo di costituire una cauzione bancaria quale condizione della non immediata riscossione di un'ammenda inflitta dalla Commissione, domanda che, per giurisprudenza costante, può essere accolta solo al verificarsi di circostanze eccezionali.

    Del resto, un mero diniego unilaterale di assistenza formulato dai membri di detta associazione di imprese non può essere sufficiente ad escludere la presa in considerazione della situazione finanziaria di questi ultimi. La portata dell'asserito danno non può infatti dipendere dalla volontà unilaterale dei membri dell'associazione che chiede la sospensione, in una situazione in cui gli interessi dell'associazione e quelli dei membri coincidono.

    ( v. punti 42-44, 46 )

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