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Document 62001CJ0415

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Classificazione di zone di protezione speciale - Obbligo degli Stati membri - Obbligo di adottare provvedimenti che colleghino automaticamente la classificazione di un sito come zona di protezione speciale all'applicazione di uno status di protezione

(Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, art. 4)

2. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di una trasposizione chiara e precisa

(Art. 249 CE)

Massima

1. L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli Stati membri di conferire alle zone di protezione speciale uno status giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva stessa e la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie non considerate nel detto allegato che ivi ritornano regolarmente. Ai sensi del n. 4 di detto articolo - come parzialmente modificato, per quanto riguarda le zone di protezione speciale, dall'art. 7 della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - lo status giuridico di protezione di tali zone deve garantire del pari che in esse siano evitati il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione significativa delle specie per cui le dette zone sono state designate.

In mancanza di qualsiasi disposizione nazionale che colleghi la classificazione di un sito come zona di protezione speciale all'applicazione di uno status di protezione quale descritto dal citato art. 4, la realizzazione dell'obiettivo di particolare protezione dell'avifauna selvatica è messo a repentaglio.

( v. punti 15-17 )

2. Le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, che esige una pubblicità adeguata per i provvedimenti nazionali adottati in attuazione di una normativa comunitaria, in modo tale da consentire che i soggetti di diritto interessati da tali misure siano messi in grado di conoscere la portata dei loro diritti ed obblighi nell'ambito particolare disciplinato dal diritto comunitario.

( v. punto 21 )

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