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Document 62001CJ0353

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento — Competenza del giudice comunitario — Competenza anche di merito — Ingiunzione nei confronti di un ' istituzione — Inammissibilità — (Art. 230 CE)

    2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale — Irricevibilità — Contestazione dell ' interpretazione o dell ' applicazione del diritto comunitario fatta dal Tribunale — Ricevibilità — [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

    3. Consiglio — Commissione — Diritto di accesso del pubblico ai documenti di tali istituzioni — Decisioni 93/731 e 94/90 — Deroghe al principio dell ' accesso ai documenti — Rifiuto di accesso a un documento opposto senza previo esame di un accesso parziale ai dati non coperti dalle deroghe — Illegittimità — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità — (Decisione del Consiglio 93/731/CE; decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Euratom)

    Massima

    1. Nell ' ambito del sindacato di legittimità basato sull ' art. 230 CE, il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni. Di conseguenza, è irricevibile il ricorso contro una sentenza del Tribunale diretto a che la Corte inviti il Consiglio e la Commissione a riconsiderare la loro posizione e ad accordare l ' accesso ai documenti di cui trattasi al ricorrente nel ricorso in esame o ad accordargli l ' accesso, almeno parziale, ai detti documenti previa soppressione dei brani considerati idonei a compromettere le relazioni internazionali della Comunità europea.

    v. punti 15-16

    2. Dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l ' annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Tuttavia, ove un ricorrente contesti l ' interpretazione o l ' applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un ' impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l ' impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d ' impugnazione sarebbe privato di una parte di significato.

    v. punti 25-27

    3. Il Consiglio e la Commissione sono tenuti, rispettivamente in forza delle decisioni 93/731, relativa all ' accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, e 94/90, sull ' accesso del pubblico ai documenti della Commissione, e conformemente al principio di proporzionalità, ad esaminare l ' opportunità di accordare un accesso parziale ai dati non interessati dalle eccezioni. In mancanza, una decisione di diniego di accesso a un documento deve essere annullata in quanto viziata da errore di diritto quand ' anche, alla luce delle spiegazioni fornite dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del procedimento precontenzioso dinanzi al Tribunale e della natura dei documenti controversi, l ' errore di diritto non abbia avuto alcuna influenza sull ' esito dell ' esame di tali istituzioni.

    Permettere al Consiglio e alla Commissione di comunicare all ' interessato i motivi del diniego di accordare l ' accesso parziale a un documento per la prima volta dinanzi al giudice comunitario priverebbe di effetto utile le garanzie procedurali espressamente previste dalle decisioni 93/731 e 94/90 e pregiudicherebbe gravemente i diritti dell ' interessato che impongono che, salvo casi eccezionali, ogni decisione recante pregiudizio debba essere motivata al fine di fornire all ' interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità.

    v. punti 30-32

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