EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0278

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l ' inadempimento — Termine per l ' esecuzione — (Art. 228 CE)

2. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l ' inadempimento — Inadempimento dell ' obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Fissazione dell ' importo — Criteri — (Art. 228, n. 2, CE)

3. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l ' inadempimento — Inadempimento dell ' obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Fissazione dell ' importo — Mancata esecuzione della direttiva 76/160 concernente la qualità delle acque di balneazione — (Art. 228, n. 2, CE)

Massima

1. L ' art. 228 CE non precisa il termine entro il quale l ' esecuzione di una sentenza che accerta l ' inadempimento di uno Stato membro deve aver luogo. Tuttavia, l ' esigenza di un ' immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti.

v. punto 27

2. Ai sensi dell ' art. 228, n. 2, CE, qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione nel parere motivato i provvedimenti che l ' esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte precisando l ' importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

A tal fine, la Commissione deve valutare la situazione così come si presenta alla scadenza del termine da essa fissato nel parere motivato adottato sul fondamento dell ' art. 228, n. 2, primo comma, CE.

A tale riguardo, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono solo una base di riferimento utile. Nell ' esercizio del proprio potere discrezionale, spetta alla Corte fissare la somma forfettaria o la penalità in modo che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall ' altra, commisurata all ' inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.

v. punti 28-29

3. Una penalità inflitta ai sensi dell ' art. 228, n. 2, terzo comma, CE deve essere idonea a garantire l ' esecuzione da parte dello Stato membro interessato dei propri obblighi e quindi tener conto delle caratteristiche dell ' inadempimento accertato. Con riferimento alla mancata realizzazione degli obiettivi fissati dalla direttiva 76/170, concernente la qualità delle acque di balneazione, occorre tener conto anzitutto, per quanto riguarda la periodicità della penalità, del fatto che la qualità delle acque di balneazione è sottoposta soltanto ad una valutazione annuale, il che induce a fissare la penalità non per giorno ma per anno di ritardo. Occorre poi prendere atto della difficoltà di realizzare gli obiettivi stabiliti dalla direttiva, il che induce a non fissare una penalità di importo costante e a prevedere una penalità decrescente, che tenga conto dei progressi realizzati dallo Stato membro convenuto nell ' esecuzione della sentenza che ha dichiarato il suo inadempimento. Infine, per quanto riguarda la valutazione della durata dell ' inadempimento al fine di determinare l ' importo della penalità, occorre prendere in considerazione la difficoltà di realizzare rapidamente i lavori necessari, tenuto conto dei termini incomprimibili inerenti all ' aggiudicazione degli appalti pubblici.

v. punti 40, 42-43, 46-49, 53

Top