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Document 62001CJ0240
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Strutture delle accise sugli oli minerali — Direttiva 92/81 — Oli minerali soggetti all’accisa — Oli minerali «utilizzati come combustibili» — Nozione — Interpretazione autonoma — Nozione che ingloba tutte le ipotesi di consumo dell’olio — Normativa nazionale che non assoggetta alle accise tutti gli oli minerali rientranti in tale nozione — Inadempimento
(Direttiva del Consiglio 92/81/CEE, art. 2, n. 2, prima frase)
In forza dell’art. 2, n. 2, prima frase, della direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, gli oli minerali non considerati dalla direttiva 92/82 sono soggetti ad un’accisa se sono «(...) utilizzati come combustibili o carburanti».
A questo proposito, dal fatto che il legislatore comunitario non abbia dato una definizione di tali utilizzazioni non si può dedurre che esso abbia inteso lasciare agli Stati membri il compito di definirle. Infatti, un’eventualità del genere comporterebbe il rischio di portare a definizioni divergenti, il che pregiudicherebbe la determinazione uniforme del fatto generatore dell’accisa operata dall’articolo di cui trattasi. Ne consegue che la detta espressione «utilizzati come combustibili» dev’essere interpretata autonomamente.
In ordine a questa interpretazione, risulta dall’economia della direttiva 92/81 e dall’obiettivo perseguito dall’accisa sugli oli minerali in quanto tassa sul consumo che l’espressione controversa non riguarda soltanto i casi in cui l’energia termica prodotta dalla combustione dell’olio minerale è utilizzata per riscaldamento, ma riguarda anche i casi nei quali l’energia termica così prodotta viene utilizzata per obiettivi diversi e, pertanto, riguarda tutti i casi in cui gli oli minerali vengono bruciati e in cui l’energia termica così prodotta serve a riscaldare, indipendentemente dallo scopo del riscaldamento, ivi compreso quello di trasformare o di distruggere la materia che assorbe tale energia termica nel corso di un procedimento chimico o industriale. In tutti questi casi, gli oli minerali sono consumati e devono quindi essere soggetti ad accisa.
Viene pertanto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 2, n. 2, prima frase, della direttiva 92/81 uno Stato membro che, nella sua normativa nazionale, definisca restrittivamente, con la conseguenza di escluderli dall’accisa, i casi nei quali la combustione dell’olio minerale coincide, nell’ambito di un processo omogeneo, con la trasformazione o la distruzione della materia che assorbe l’energia termica che si sprigiona dalla combustione e che, così facendo, non assoggetta alle accise tutti gli oli minerali destinati ad essere utilizzati come combustibili.
(v. punti 45-46, 50, 52, 56-58 e dispositivo)