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Document 62001CJ0187

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Unione europea - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Principio del ne bis in idem - Ambito di applicazione - Decisione del Pubblico ministero che chiude definitivamente il procedimento promosso contro un imputato previo adempimento di taluni obblighi da parte di questo - Inclusione

    (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, artt. 54, 55 e 58)

    2. Unione europea - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Principio del ne bis in idem - Applicazione in considerazione di una decisione del Pubblico ministero che chiude definitivamente il procedimento promosso contro un imputato previo adempimento di taluni obblighi da parte di questo - Portata limitata all'azione penale, restando intatto il diritto della vittima all'azione civile

    (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, art. 54)

    Massima

    1. Il principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, che ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti nel territorio di più Stati membri, si applica anche nell'ambito di procedure di estinzione dell'azione penale mediante le quali il Pubblico ministero di uno Stato membro chiude, senza l'intervento di un giudice, un procedimento penale promosso in questo Stato dopo che l'imputato ha soddisfatto certi obblighi e, in particolare, ha versato una determinata somma di denaro stabilita dal Pubblico ministero.

    Infatti, da un lato, in esito ad una procedura del genere, l'imputato dev'essere considerato «giudicato con sentenza definitiva» ai sensi di detto art. 54, e, una volta che l'imputato abbia eseguito gli obblighi a suo carico, la pena collegata a detta procedura dev'essere considerata «eseguita» ai sensi della medesima disposizione.

    D'altro lato, gli effetti di siffatta procedura, in assenza di un'espressa indicazione contraria nell'art. 54, devono essere considerati sufficienti a consentire l'applicazione del principio del ne bis in idem previsto da questa disposizione, anche se la procedura stessa non comporta l'intervento di alcun giudice e la decisione adottata in esito alla medesima non ha la forma di una sentenza.

    Peraltro, nessuna disposizione del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, né dell'Accordo di Schengen o della Convenzione di applicazione di quest'ultimo assoggetta l'applicazione dell'art. 54 all'armonizzazione o, quanto meno, al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore delle procedure di estinzione dell'azione penale.

    Infine, il principio del ne bis in idem implica necessariamente, indipendentemente dalle modalità secondo cui viene inflitta la pena, che esiste una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse.

    ( v. punti 27-33 e dispositivo )

    2. Il principio del ne bis in idem, quale enunciato dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ha l'unico effetto di evitare che una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro possa essere sottoposta ad un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti in un altro Stato membro. Detto principio, quando si applica in considerazione di una decisione che chiude definitivamente il procedimento penale in uno Stato membro, adottata senza l'intervento di un giudice e senza rivestire la forma di una sentenza, non vieta alla vittima o a chiunque altro sia stato danneggiato dal comportamento dell'imputato di promuovere o di continuare un'azione civile diretta ad ottenere un risarcimento per il danno sofferto.

    ( v. punto 47 )

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