Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0057

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Aggiudicazione degli appalti - Raggruppamenti di offerenti - Normativa nazionale che vieta il mutamento nella composizione del raggruppamento dopo la presentazione delle offerte - Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 93/37/CEE)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665 - Obbligo degli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso - Raggruppamento di offerenti - Diritto di accesso alle procedure di ricorso

    (Direttiva del Consiglio 89/665/CEE)

    Massima

    1. La direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non osta ad una normativa nazionale che vieta un mutamento nella composizione di un raggruppamento di imprenditori che partecipa ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori o di una concessione di lavori pubblici, mutamento verificatosi dopo la presentazione delle offerte.

    Infatti, la disciplina della composizione di tali raggruppamenti rientra nella competenza degli Stati membri, giacché l'art. 21 di detta direttiva, unica norma di questa che riguardi i raggruppamenti di imprenditori, si limita a precisare che i raggruppamenti sono autorizzati a presentare offerte e a vietare che la loro trasformazione in una forma giuridica determinata sia richiesta prima che l'appalto sia stato aggiudicato al raggruppamento prescelto. Nulla dispone invece quanto alla loro composizione.

    ( v. punti 60-61, 63, dispositivo 1 )

    2. La direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, impone agli Stati membri, all'art. 1, n. 1, l'obbligo di prendere i provvedimenti necessari per garantire che, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive comunitarie in materia, le decisioni adottate dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e quanto più rapidi possibile qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.

    Gli Stati membri sono inoltre tenuti, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, a garantire che tali ricorsi siano accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di un'asserita infrazione.

    A questo proposito, un raggruppamento di imprenditori deve avere accesso alle procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665, qualora una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice leda i diritti che detto raggruppamento trae dal diritto comunitario nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

    ( v. punti 64-65, 73, dispositivo 2 )

    Top