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Document 62001CJ0017

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Deduzione dell’imposta versata a monte — Misure particolari di deroga — Decisione 2000/186 che autorizza una limitazione forfettaria del diritto a deduzione — Violazione della procedura di adozione o dei requisiti sostanziali — Insussistenza — Applicazione retroattiva — Violazione del principio di legittimo affidamento

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 27; decisione del Consiglio 2000/186, artt. 2 e 3)

    Massima

    La decisione 2000/186, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli artt. 6 e 17 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, adottata sul fondamento dell’art. 27 della detta direttiva, è diretta in particolare a limitare al 50% il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che grava su tutte le spese relative ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali.

    Il fatto che questa decisione sia posteriore all’adozione delle misure di deroga da parte delle autorità tedesche, che la Repubblica federale di Germania non abbia pubblicato la sua domanda di autorizzazione a introdurre siffatte misure e che il Consiglio abbia dedotto dai termini di tale domanda di autorizzazione che l’obiettivo perseguito era la semplificazione della riscossione dell’imposta, senza che tale obiettivo sia stato espressamente fatto valere nella detta domanda, non implica che il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione sia irregolare.

    L’art. 2 della detta decisione, che autorizza una limitazione forfettaria dell’importo della detrazione autorizzata, fissata al 50% dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, rispetta per il resto i requisisti sostanziali previsti nell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva. In particolare, il Consiglio ha potuto ritenere che tale limitazione costituisse un mezzo necessario ed appropriato agli obiettivi di lotta alle frodi e all’evasione fiscale, nonché di semplificazione della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.

    Per contro, nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva dell’autorizzazione accordata dal Consiglio alla Repubblica federale di Germania, l’art. 3 della decisione 2000/186 è lesivo del principio di tutela del legittimo affidamento ed è pertanto invalido. Infatti, la detta disposizione autorizza l’esecuzione di una misura nazionale di deroga, che prevede un limite alla detrazione dell’imposta, prima che tale misura sia stata autorizzata dal Consiglio, in un momento in cui gli interessati potevano legittimamente continuare a credere che si applicasse il principio della detrazione totale dell’imposta.

    (v. punti 23, 25, 30-31, 39-41, 43, 60, 70, e dispositivo 1-3)

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