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Document 62001CJ0008

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d ' affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e le prestazioni di servizi relative a tali operazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazioni — Nozione — Valutazioni di danni causati ad autoveicoli effettuate da un ' associazione per conto delle compagnie di assicurazioni appartenenti a tale associazione — Esclusione — [Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte B, lett. a)]

    2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d ' affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che svolgono un ' attività esente per rendere servizi ai loro membri — Presupposti — Inesistenza di un rischio di distorsione della concorrenza — Normativa nazionale che prevede un ' esenzione temporanea — Ammissibilità — Presupposti — [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. f)]

    Massima

    1. L ' art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva 77/388 dev ' essere interpretato nel senso che le valutazioni peritali di danni causati ad autoveicoli effettuate da un ' associazione per conto delle compagnie di assicurazioni ad essa aderenti non costituiscono né operazioni di assicurazione né prestazioni di servizi relative a dette operazioni effettuate da mediatori e da intermediari di assicurazione ai sensi della menzionata disposizione.

    Un ' operazione di assicurazione è caratterizzata infatti, come in genere si ammette, dal fatto che l ' assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all ' assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all ' atto della stipula del contratto. Conformemente alla detta definizione, tale operazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall ' assicurazione, ossia l ' assicurato. Orbene, si deve rilevare che un ' associazione i cui membri siano compagnie di assicurazioni, che effettui valutazioni dei danni provocati ad autoveicoli per conto dei propri membri, non intrattiene alcun rapporto contrattuale con gli assicurati.

    v. punti 39, 41-42, 46, dispositivo 1

    2. L ' art. 13, parte A, n. 1, lett. f), della sesta direttiva 77/388 dev ' essere interpretato nel senso che la concessione di un ' esenzione dall ' imposta sul valore aggiunto, ai sensi della detta disposizione, a favore di un ' associazione che risponda a tutti gli altri requisiti previsti dalla disposizione medesima, dev ' essere negata ove esista un rischio reale che l ' esenzione possa provocare di per sé, nell ' immediato o in futuro, distorsioni della concorrenza. Una normativa nazionale che consente la concessione di un ' esenzione temporanea in presenza di dubbi quanto alla possibilità che tale esenzione possa provocare successivamente distorsioni della concorrenza è compatibile con la detta disposizione sempreché l ' esenzione venga rinnovata fintantoché il beneficiario soddisfi i requisiti previsti dalla disposizione medesima.

    v. punti 65, 69, dispositivo 2-3

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