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Document 62001CJ0004

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 77/187 — Diritti e obblighi ai sensi dell ' art. 3 — Diritti connessi al licenziamento o alla concessione di un prepensionamento preso d ' accordo con il datore di lavoro — Inclusione — (Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 3, n. 1)

    2. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 77/187 — Eccezioni — Regimi integrativi di previdenza professionali o interprofessionali — Prestazioni di vecchiaia — Nozione — Prestazioni di prepensionamento e prestazioni volte a migliorare le condizioni di tale pensionamento — Esclusione — (Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3, n. 3)

    3. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 77/187 — Trasferimento degli obblighi applicabili in caso di licenziamento di un lavoratore — Presupposti e limiti — Obblighi che hanno la loro fonte in atti della pubblica autorità o sono attuati da tali atti — Irrilevanza — (Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3)

    4. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 77/187 — Condizioni di prepensionamento meno favorevoli — Accettazione da parte dei lavoratori — Esclusione — Eccezione — Condizioni più favorevoli derivanti da un contratto collettivo divenuto inapplicabile — (Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3)

    5. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 77/187 — Condizioni di prepensionamento meno favorevoli offerte in violazione degli obblighi di ordine pubblico imposti dall ' art. 3 — Obbligo di risarcimento incombente al cessionario — (Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3)

    Massima

    1. Rientrano tra i " diritti e obblighi" di cui all ' art. 3, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, i diritti che possono sorgere in seguito al licenziamento o alla concessione di un prepensionamento, per effetto di una pattuizione con il datore di lavoro.

    v. punto 30, dispositivo 1

    2. Non costituiscono prestazioni di vecchiaia, d ' invalidità o per i superstiti a titolo dei regimi integrativi di previdenza professionali o interprofessionali di cui all ' art. 3, n. 3, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, prestazioni di pensionamento anticipato, nonché prestazioni volte a migliorare le condizioni di tale pensionamento, erogate, nel caso di un prepensionamento frutto di un comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, a lavoratori che hanno compiuto una certa età.

    v. punto 35, dispositivo 2

    3. L ' art. 3 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che obblighi connessi alla concessione di un tale prepensionamento derivanti da un contratto di lavoro, da un rapporto di lavoro o da un contratto collettivo che vincola il cedente nei confronti dei lavoratori interessati sono trasferiti al cessionario secondo le condizioni e i limiti definiti da tale articolo, indipendentemente dal fatto che tali obblighi abbiano la loro fonte in atti della pubblica autorità o venga ad essi data esecuzione in forza di tali atti e indipendentemente dalle modalità pratiche seguite per tale esecuzione.

    v. punto 35, dispositivo 2

    4. L ' art. 3 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, osta a che il cessionario offra ai lavoratori di un ' entità che è stata trasferita condizioni meno favorevoli di quelle loro applicate dal cedente in materia di prepensionamento e a che questi lavoratori accettino le dette condizioni, quando queste sono puramente e semplicemente allineate a quelle applicabili agli altri dipendenti del cessionario al momento del trasferimento, a meno che le condizioni più favorevoli applicate anteriormente dal cedente risultino da un contratto collettivo che non è più legalmente applicabile ai lavoratori dell ' entità trasferita, tenuto conto delle condizioni specificate al n. 2 del detto art. 3.

    v. punto 48, dispositivo 3

    5. Qualora il cessionario, violando gli obblighi di ordine pubblico imposti dall ' art. 3 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, abbia offerto ad alcuni lavoratori dell ' entità trasferita un prepensionamento meno favorevole di quello di cui questi potevano beneficiare nell ' ambito del loro rapporto di lavoro con il cedente, e questi abbiano accettato un tale prepensionamento, spetta al cessionario corrispondere loro le indennità necessarie affinché godano delle condizioni di prepensionamento applicabili nell ' ambito del detto rapporto con il cedente.

    v. punto 54, dispositivo 4

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