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Document 62000TO0012

    Massime dell’ordinanza

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    30 marzo 2000

    Causa T-12/00

    Ezio Crestaz

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Non ammissione a concorrere — Fascicolo di candidatura incompleto — Ricorso manifestamente infondato in diritto»

    Testo completo in italiano   II-289

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 22 ottobre 1999 del comitato di selezione di non ammettere il ricorrente alle prove della procedura speciale di assunzione COM/RA/01/1999.

    Decisione:

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1. Dipendenti – Concorso – Concorso per tìtoli ed esami – Requisiti di ammissione – Presentazione dei titoli per l'ammissione alle prove – Obbligo incombente ai candidati in base all'avviso di concorso – Portata – Partecipazione a concorsi precedenti – Irrilevanza

    2. Dipendenti – Concorso – Procedura speciale di assunzione di agenti temporanei – Requisiti di ammissione – Prova di un'esperienza professionale – Discriminazione – Assenza

    1.  Una commissione giudicatrice non può essere tenuta a procedere direttamente a ricerche al fine di verificare se i candidati siano stati ammessi a concorrere nell'ambito di una precedente procedura di concorso. Spetta ai candidati fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni che ritengono utili per l'esame della loro candidatura. Qualora le chiare disposizioni di un bando di concorso prescrivano inequivocabilmente l'obbligo di allegare all'atto di candidatura dei documenti giustificativi, il mancato rispetto di tale obbligo da parte di un candidato non può né abilitare né, a maggior ragione, obbligare la commissione giudicatrice o l'autorità che ha il potere di nomina ad agire in contrasto con il bando di concorso.

      (v. punto 22)

      Riferimento: Corte 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli e a./Corte di giustizia (Racc. pag. 2353); Corte 31 marzo 1992, causa C-255/00 P, Burban/Parlamento (Racc. pag. I-2253, punto 12)

    2.  Quando i requisiti prescritti da un avviso di selezione restringono l'accesso alle prove di selezione ai candidati che comprovino un'esperienza professionale pertinente di una durata minima, è legittimo e giustificato, per verificare l'esperienza professionale dei candidati, richiedere nell'atto di candidatura la presentazione di un attestato di lavoro o di uno o più contratti di lavoro e dell'ultimo bollettino di stipendio. Tali disposizioni non presentano alcun carattere discriminatorio.

      (v. punto 25)

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