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Document 62000TJ0377

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Decisione di sottoporre una controversia a un giudice - Esclusione

    (Art. 230 CE)

    2. Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti privi di effetti giuridici vincolanti - Esclusione - Atto implicante una rivendicazione di competenza eventualmente incompatibile con l'equilibrio istituzionale - Irrilevanza

    (Art. 230 CE)

    3. Diritto comunitario - Principi - Diritto ad un ricorso giurisdizionale - Valutazione - Irricevibilità del ricorso di annullamento contro un comportamento di un'istituzione comunitaria privo di carattere decisionale - Possibilità per i soggetti di diritto di contestare la legittimità di tale comportamento mediante il ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità

    (Artt. 230, quarto comma, CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13)

    Massima

    1. Le decisioni con le quali la Commissione abbia approvato, da un lato, la proposizione di un'azione civile, in suo nome, contro alcuni produttori americani di sigarette e, dall'altro, la proposizione di una nuova azione civile dinanzi ai giudici americani, da parte della Comunità congiuntamente ad almeno uno Stato membro, diretta contro i medesimi non producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi dei detti produttori, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Pertanto, esse non costituiscono atti impugnabili con ricorso di annullamento.

    Infatti, anche se l'adizione di un giudice è un atto indispensabile per ottenere una decisione giurisdizionale vincolante e può produrre ipso iure determinate conseguenze - ad esempio, interrompere una prescrizione o fissare il dies a quo del computo degli interessi dovuti -, essa, di per sé, non determina in maniera definitiva gli obblighi delle parti della controversia. Tale determinazione risulta soltanto dalla decisione del giudice adito, sia esso il giudice comunitario o un giudice nazionale. Quando decide di proporre un ricorso la Commissione non intende modificare essa stessa la situazione giuridica controversa, ma si limita ad iniziare un procedimento finalizzato ad ottenere una modifica di tale situazione attraverso una decisione giurisdizionale.

    ( v. punti 75-81 )

    2. Ogni atto di un'istituzione implica una decisione del suo autore quanto alla propria competenza ad adottarlo. Una tale decisione non può tuttavia essere qualificata come effetto giuridico vincolante ai sensi dell'art. 230 CE.

    Una siffatta decisione implicita, anche supponendo che sia errata, non ha carattere autonomo rispetto all'atto adottato e, a differenza di un atto avente ad oggetto un'attribuzione di competenza, non è diretta a modificare la ripartizione delle competenze prevista dal Trattato.

    Quale che sia la gravità dei vizi dai quali un atto possa essere affetto, con riguardo ai diritti fondamentali o all'equilibrio istituzionale, essa non può consentire di eludere le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico e rendere impugnabili atti che non lo sono perché privi di effetti giuridici vincolanti. Infatti, l'impugnabilità di un atto non può desumersi dalla sua eventuale illegittimità.

    ( v. punti 85-91 )

    3. L'accesso al giudice è uno degli elementi basilari di una comunità di diritto ed è garantito, nell'ordinamento giuridico fondato sul Trattato CE, dal fatto che quest'ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni. Il diritto di esperire un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice competente deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    I singoli non sono privati dell'accesso al giudice per il fatto che un comportamento privo di carattere decisionale non può formare oggetto di un ricorso di annullamento, dato che, se un simile comportamento è di natura tale da far sorgere la responsabilità della Comunità, resta aperta la via del ricorso per responsabilità extracontrattuale, previsto negli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

    Se può apparire auspicabile che i singoli dispongano, oltre che del ricorso per il risarcimento del danno, di un rimedio giuridico che consenta di prevenire - o far cessare - comportamenti non decisionali delle istituzioni che possano recare pregiudizio ai loro interessi, occorre tuttavia rilevare che un tale mezzo di ricorso, che comporterebbe necessariamente l'invio alle istituzioni di provvedimenti ingiuntivi da parte del giudice comunitario, non è contemplato dal Trattato. Orbene, il giudice comunitario non può sostituirsi al potere costituente comunitario per procedere ad una modifica del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituiti dal Trattato.

    ( v. punti 121-124 )

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