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Document 62000TJ0355
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto - Obiettivo - Obbligo di disponibilità - Portata della verifica
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]
2. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Domanda di registrazione di un segno per tutti i servizi ricompresi in una stessa categoria - Verifica del carattere descrittivo del segno relativo a tutti i detti servizi
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]
3. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto - Marchi privi di carattere distintivo - Vocabolo «TELE AID»
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 2]
4. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto - Verifica del carattere descrittivo di un segno - Riferimento alle sole categorie di prodotti e/o di servizi indicate nella domanda di registrazione
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]
1. L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che osta a che i segni o le indicazioni ivi contemplati siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi, persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che tali segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti. L'applicazione di tale disposizione non è subordinata all'esistenza di un obbligo di disponibilità serio, attuale e concreto, ragion per cui occorre solamente verificare, sulla base di un dato significato del segno denominativo in questione, se, dal punto di vista del pubblico destinatario, esista un collegamento sufficientemente concreto e diretto tra il segno e le categorie di prodotti o di servizi per i quali è chiesta la registrazione.
( v. punti 24, 27-28 )
2. Quando la registrazione di un segno come marchio comunitario sia chiesta senza distinzione per una categoria di servizi complessivamente intesa e tale segno non sia descrittivo rispetto a tutti i servizi ricompresi nella categoria medesima, l'impedimento assoluto alla registrazione, previsto all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, si applica nondimeno a tale segno per tutta la categoria interessata.
( v. punto 34 )
3. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, (...) la destinazione, (...) del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
Per quanto attiene, a tale riguardo, alla registrazione del sintagma TELE AID richiesto per i «servizi di riparazioni di automobili; servizi di soccorso», «direzione e coordinamento di interventi di soccorso e recupero in caso di incidenti», «servizi di traino, servizi di soccorso» e «servizi prestati da un centro di calcolo con localizzazione e determinazione della posizione di veicoli», tale sintagma, letto nel suo complesso, può servire a designare sia la specie sia la qualità dei servizi medesimi, atteso che questi costituiscono forme specifiche di aiuto. Il fatto che l'aiuto sia fornito a distanza deve essere inoltre considerato una qualità di tali servizi che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario e che, quindi, ne costituisce una caratteristica essenziale. Esiste, pertanto, dal punto di vista del pubblico destinatario, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il sintagma TELE AID e i menzionati servizi, per effetto del quale quest'ultimo ricade nel divieto sancito dalle menzionate disposizioni.
Per quanto attiene alla registrazione del sintagma medesimo richiesta per i «sistemi di chiamata di emergenza automatici», la destinazione di tali prodotti si confonde parzialmente con la descrizione di tale categoria di prodotti, in quanto essa si riferisce espressamente alle chiamate d'urgenza, considerato che i prodotti che permettono le chiamate d'urgenza possono servire a ricorrere ai servizi di aiuto a distanza. In questo senso, l'aiuto a distanza costituisce la destinazione di tali prodotti ed esiste, pertanto, dal punto di vista del pubblico destinatario, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il sintagma TELE AID e i prodotti medesimi, per effetto del quale quest'ultimo ricade parimenti nel divieto di cui trattasi.
Per quanto attiene, invece, alla registrazione dello stesso sintagma richiesta per gli «apparecchi elettrici ed elettronici per la trasmissione di voce e dati; apparecchi fissi e mobili di invio, trasmissione, a relè e di ricezione; apparecchi per l'elaborazione di dati e loro parti; strumenti di navigazione», nonché per le categorie di servizi denominate «gestione di una rete di comunicazioni» e «raccolta, memorizzazione, analisi ed emissione di informazioni», non risulta provato che tale sintagma possa servire per designarne la destinazione. Infatti, l'aiuto a distanza, anche qualora richiedesse, o addirittura implicasse, l'utilizzo di tali prodotti e servizi, ne costituirebbe, tutt'al più, uno dei molteplici campi di applicazione, ma non una funzione tecnica, il che non è sufficiente a far ritenere che esista, dal punto di vista del pubbblico destinatario, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il sintagma TELE AID e i prodotti e servizi di cui trattasi. Per quanto attiene, del resto, al carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, del sistema TELR AID per tali prodotti e servizi, la sua assenza non risulta provata.
( v. punti 33, 35, 39, 55 )
4. Il carattere descrittivo di un segno denominativo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dev'essere valutato individualmente in relazione a ciascuna categoria di prodotti e/o servizi indicati nella domanda di registrazione. Ai fini della valutazione del carattere descrittivo di un segno denominativo in relazione a una categoria determinata di prodotti e/o servizi, è irrilevante stabilire se il richiedente il marchio in questione intenda porre o ponga in opera un determinato piano di commercializzazione che implichi, oltre ai prodotti e/o servizi appartenenti a tale categoria, prodotti e/o servizi appartenenti ad altre categorie. Da un lato, infatti, l'esistenza di un piano di commercializzazione è un fattore estrinseco al diritto attribuito dal marchio comunitario e, dall'altro, un piano di commercializzazione, dipendendo esclusivamente dalla scelta dell'impresa interessata, può cambiare in seguito alla registrazione del segno come marchio comunitario e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della sua registrabilità.
( v. punto 42 )