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Document 62000TJ0319

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

26 settembre 2002

Causa T-319/00

Chantal Borremans e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Ex agenti dell'Associazione europea per la cooperazione — Diniego di nomina in ruolo — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»

Testo completo in francese   II-905

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione che nega di nominare in ruolo i ricorrenti o di proporre loro un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato e, dall'altro, il risarcimento del danno subito a causa di tale decisione.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Dipendenti – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Decisione di proporre un contratto di agente temporaneo a tempo determinato ad agenti ausiliari assunti dopo il loro licenziamento da parte di un'associazione disciplinata dal diritto di uno Stato membro in occasione della risoluzione da parte della Commissione di un contratto che affidava loro compiti di assistenza – Ricorso fondato sulla rivendicazione del diritto ad essere nominati in ruolo in quanto dipendenti ovvero a beneficiare di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato – Ricevibilità

    (Statuto del personale, art. 91, n. 1)

  2. Dipendenti – Parità di trattamento – Diniego di assunzione in deroga alle norme statutarie opposto agli agenti di un'associazione disciplinata dal diritto di uno Stato membro incaricata dalla Commissione di compiti di assistenza – Ricorso a modalità di assunzione derogatorie in contesti differenti – Violazione – Insussistenza

  3. Dipendenti – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Diniego di assunzione in deroga alle norme statutarie opposto agli agenti di un'associazione disciplinata dal diritto di uno Stato membro incaricata dalla Commissione di compiti di assistenza – Violazione – Insussistenza

  4. Dipendenti – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Insussistenza di un comportamento illegittimo dell'amministrazione – Rigetto

    (Statuto del personale, art. 91)

  1.  Sono legittimati a presentare un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione di proporre loro un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. b), del regime applicabile agli altri agenti gli ex agenti di un'associazione internazionale, disciplinata dal diritto di uno Stato membro, licenziati da quest'ultima quando la Commissione aveva risolto il contratto che le affidava compiti di assistenza tecnica e di gestione di contratti di esperti e che la Commissione aveva assunto, come soluzione provvisoria, in qualità di agenti ausiliari.

    Infatti, tale decisione, che traduce il rifiuto della Commissione di nominare in ruolo gli interessati come dipendenti di ruolo o di offrire loro un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, arreca loro pregiudizio in quanto essi sostengono, sulla base in particolare del principio della parità di trattamento rispetto agli agenti della stessa associazione che erano stati precedentemente nominati in ruolo e del principio di tutela del legittimo affidamento, di aver diritto ad essere nominati in ruolo ovvero, perlomeno, a beneficiare di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato.

    (v. punti 28-34 e 37)

  2.  Vi è violazione del principio di parità di trattamento qualora a due categorie di persone le cui situazioni giuridiche e di fatto non presentano differenze sostanziali siano applicati trattamenti differenziati o qualora situazioni differenti siano trattate in maniera identica.

    Quindi, gli agenti di un'associazione internazionale, disciplinata dal diritto di uno Stato membro che ha concluso con la detta istituzione una convenzione con cui le affida compiti di assistenza tecnica e di gestione di contratti di esperti, non possono far valere, a sostegno della domanda di annullamento della decisione della Commissione recante proposta di un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. b), del regime applicabile agli altri agenti, di aver subito una violazione del principio di parità di trattamento per il fatto che, nel passato, altri agenti della stessa associazione avevano potuto beneficiare di regolamenti comunitari in base ai quali sono stati nominati in ruolo derogando alle regole dello Statuto sull'assunzione dei dipendenti di ruolo, giacché è evidente che il contesto in cui è stata adottata la decisione controversa si presenta ben diversamente, in particolare in materia di politica delle assunzioni, rispetto a quello in cui erano stati adottati i regolamenti dei quali essi pretendono di avvalersi. Né essi possono far valere altre misure derogatorie in materia di assunzione dal momento che, da un lato, una misura derogatoria non può, per definizione, prestarsi a un ragionamento per analogia e, dall'altro, esse hanno avuto luogo in un contesto diverso.

    (v. punti 41-47)

    Riferimento: Tribunale 2 aprile 1998, causa T-86/97, Apostolidis/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-167 e II-521, punto 61)

  3.  Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che rappresenta uno dei principi fondamentali della Comunità, si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che ľ amministrazione comunitaria, avendogli fornito assicurazioni precise, ha suscitato in lui aspettative fondate.

    Sotto questo profilo, gli agenti di un'associazione internazionale disciplinata dal diritto di uno Stato membro non possono richiamarsi al legittimo affidamento in relazione alla loro nomina in ruolo come dipendenti della Commissione in assenza di assicurazioni precise fornite da tale istituzione. In particolare, non costituiscono assicurazioni precise gli atti mediante i quali la Commissione, in passato, ha potuto procedere alla nomina in ruolo di agenti della stessa associazione né il fatto che, in virtù degli stretti rapporti che l'associazione intratteneva con la Commissione, la situazione dei suoi agenti si era avvicinata molto a quella degli agenti comunitari. Infatti, la qualità di dipendente di ruolo o agente delle Comunità non può essere riconosciuta al personale di una tale associazione che, quali che siano i rapporti intrattenuti con la Commissione, non può essere assimilata a un'entità amministrativa della stessa. Assicurazioni precise non possono nemmeno essere dedotte da documenti interni della Commissione che, non essendo destinati agli interessati, non possono essere comunque definiti come assicurazioni che avrebbero ricevuto dall'amministrazione.

    (v. punti 63-67)

    Riferimento: Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellet/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 104)

  4.  La responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all'illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, all'effettività del danno e all'esistenza di un nesso causale tra il comportamento e il pregiudizio asserito.

    Una domanda di risarcimento dev'essere pertanto respinta qualora la condizione relativa all'illegittimità del comportamento ascritto all'istituzione non sia soddisfatta.

    (v. punti 82-84)

    Riferimento: Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione (Racc, pag. 5345, punto 30); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-15 e II-61, punto 72)

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