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Document 62000TJ0251

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Atto che modifica la motivazione di un atto precedente - Valutazione in funzione dell'incidenza della modifica sulle decisioni contenute nell'atto di cui trattasi

    (Art. 230 CE)

    2. Concorrenza - Concentrazioni - Esame da parte della Commissione - Decisione di approvazione - Certezza del diritto - Motivazione che si pronuncia sull'accessorietà e necessità di restrizioni notificate alla concorrenza - Valutazione giuridica che determina la sostanza della decisione enunciata nel dispositivo

    [Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 1, lett. b)]

    3. Atti delle istituzioni - Revoca retroattiva - Presupposti - Illegittimità dell'atto revocato - Rispetto del principio di tutela del legittimo affidamento - Onere della prova

    4. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata

    (Art. 253 CE)

    Massima

    1. Costituiscono atti che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo. Per determinare se un atto produca tali effetti, occorre aver riguardo alla sua sostanza. Pertanto, una decisione mediante la quale la Commissione modifica la sola motivazione di una decisione precedente può costituire oggetto di ricorso se questa modifica cambia il merito di quanto è stato deciso nel dispositivo della decisione di cui trattasi e, così facendo, modifica in misura rilevante la situazione giuridica del suo destinatario. Infatti, benché sia pacifico che soltanto il dispositivo di un atto è idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti e, conseguentemente, ad arrecare pregiudizio, è nondimeno assodato che, per determinare ciò che è stato dichiarato nel dispositivo, si deve tenere conto del contenuto della motivazione di un atto.

    ( v. punti 63-68 )

    2. In forza dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune riguarda anche le restrizioni della concorrenza direttamente connesse e necessarie alla sua realizzazione.

    Tenuto conto dei suoi termini, del contesto normativo in cui è inserita nonché della sua origine e del suo scopo, questa disposizione dev'essere interpretata nel senso che, quando la Commissione, nella motivazione della decisione con cui autorizza un'operazione di concentrazione, ha qualificato le restrizioni notificate dalle parti di tale operazione come restrizioni accessorie, restrizioni non accessorie o restrizioni accessorie per un periodo limitato, essa non ha emesso un semplice parere senza forza giuridica vincolante ma ha, al contrario, effettuato valutazioni giuridiche che determinano il merito di quanto da essa deciso nel dispositivo di tale decisione.

    Se così non fosse, le parti di un'operazione di concentrazione non otterrebbero il beneficio della certezza del diritto per l'intera operazione persino quando, nel caso siano effettivamente soddisfatte le condizioni previste dalla detta disposizione, il complesso dell'operazione sia ritenuto come economicamente inscindibile. Ebbene, introducendo nel regolamento n. 4064/89 l'art. 6, n. 1, il legislatore comunitario ha inteso instaurare un sistema decisionale che consente alle parti di un'operazione di concentrazione ai sensi dell'art. 3 di tale regolamento di ottenere, quale contropartita della disciplina vincolante, istituita dagli artt. 4 e 7 di detto regolamento, relativa all'obbligo di notifica e all'effetto sospensivo di quest'obbligo, una certezza del diritto non soltanto riguardo all'operazione di concentrazione, ma anche riguardo alle restrizioni notificate dalle parti di tale operazione come direttamente connesse alla realizzazione di quest'ultima e ad essa necessarie.

    Il fatto di costringere le parti di un'operazione di concentrazione, al fine di poter beneficiare della certezza del diritto relativamente alle restrizioni che esse considerano economicamente inscindibili da tale operazione, a procedere alla notifica di tali restrizioni in applicazione di altre disposizioni, in particolare del regolamento n. 17, oltre che alla notifica ai sensi del regolamento n. 4064/89, sarebbe contrario al principio dell'efficacia del controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria. D'altra parte, nell'introduzione alla propria comunicazione relativa alle restrizioni accessorie, la Commissione stessa ha sottolineato che «non possono (...) esistere procedure parallele della Commissione, una delle quali volta al controllo dell'operazione di concentrazione in forza del regolamento [n. 4064/89] e l'altra intesa ad applicare gli articoli [81 CE e 82 CE] alle restrizioni accessorie a tale operazione».

    ( v. punti 101, 103-104, 109 )

    3. L'organo competente ad adottare un determinato atto giuridico è altresì competente ad abrogarlo o modificarlo attraverso l'adozione di un actus contrarius, a meno che una disposizione espressa non conferisca tale competenza ad un altro organo.

    A tale proposito, benché la revoca retroattiva di un atto legittimo con il quale siano stati attribuiti diritti soggettivi o analoghi vantaggi sia contraria ai principi giuridici generali, dev'essere ammessa viceversa la revoca retroattiva di atti amministrativi illegittimi, anche se a condizioni molto rigorose. Infatti, essa è consentita solo se avviene entro un termine ragionevole e se tiene sufficientemente conto del legittimo affidamento del beneficiario dell'atto, che ha potuto confidare nella legittimità di quest'ultimo.

    E' all'istituzione che ha emanato l'atto revocato che incombe di provare la sua illegittimità e di dimostrare che siano soddisfatte le altre condizioni per la revoca retroattiva di un atto.

    ( v. punti 130, 139-141 )

    4. La portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento dell'istituzione, in maniera tale, da un lato, da fornire agli interessati sufficienti indicazioni per rendersi conto se detta decisione sia fondata o se eventualmente sia inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità e, dall'altro, da consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità.

    ( v. punto 155 )

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