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Document 62000TJ0249

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    5 dicembre 2002

    Causa T-249/00

    Paul Edwin Hoyer

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Agenti temporanei — Risoluzione di contratto — Calcolo del termine di preavviso — Giorni di ferie non utilizzati»

    Testo completo in olandese   II-1249

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione 14 giugno 2000, l'una relativa al calcolo della data ultima del termine di preavviso all'atto della risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente (decisione R/78/2000) e l'altra diretta a stabilire il saldo dei giorni di ferie non utilizzati al momento della cessazione dal servizio (decisione R/26/2000).

    Decisione:

    Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Massime

    Dipendenti – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Produzione di un certificato medico che consenta all'amministrazione di valutare la necessità di una visita medica di controllo – Produzione il più presto possibile

    (Statuto del personale, artt. 59 e 60)

    Ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, quando un dipendente non può esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio, egli deve informare il prima possibile la sua istituzione del suo impedimento e, a decorrere dal quarto giorno di assenza, presentare un certificato medico giustificativo. L'amministrazione non può contestare la validità del detto certificato medico e desumere che l'assenza del dipendente è ingiustificata, a meno che non lo abbia prima sottoposto a un controllo medico. Questo obbligo di procedere a detto controllo prima di rifiutare di ammettere un certificato medico implica necessariamente come corollario l'obbligo per il dipendente di presentare il più presto possibile un certificato che attesti con sufficiente precisione e attendibilità l'asserita incapacità al lavoro, senza di che si priverebbero di effetto le disposizioni degli artt. 59 e 60 dello Statuto.

    Ne consegue che il dipendente che affermi di non poter svolgere le sue funzioni a seguito di malattia non fruisce, di diritto, di un congedo di malattia indipendentemente dalla presentazione di un certificato medico, poiché, se così fosse, l'istituzione interessata non potrebbe effettuare, se del caso, i controlli che ritiene opportuni, la cui necessità va valutata sulla base delle indicazioni contenute nel certificato medico.

    (v. punti 42 e 43)

    Riferimento: Tribunale 20 novembre 1996, causa T-135/95, Z/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-519 e II-1413, punti 32 e 34); Tribunale 11 luglio 1997, causa T-29/96, Schoch/Parlamento(Racc. PI pagg. I-A-219 e II-635, punto 38)

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