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Document 62000TJ0185

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione - Presupposti - Valutazione della Commissione operata senza preliminare definizione esatta del mercato dei prodotti e del mercato geografico interessati - Considerazione del mercato più ristretto possibile - Assenza di effetti sull'analisi operata - Ammissibilità

(Art. 81, n. 3, CE)

2. Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Associazione professionale di enti radiotelevisivi - Accordi che organizzano l'acquisizione collettiva dei diritti esclusivi di televisione per le manifestazioni sportive - Restrizione della concorrenza tra i membri nonché tra i membri e le imprese terze

[Art. 81, nn. 1 e 3, lett. b), CE)]

3. Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione - Presupposti - Impossibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi - Associazione professionale di enti radiotelevisivi - Accordi che organizzano l'acquisizione collettiva dei diritti esclusivi di televisione per le manifestazioni sportive - Accesso molto limitato delle imprese terze ai diritti acquisiti dall'associazione - Accordi che permettono di eliminare la concorrenza - Esenzione esclusa

[Art. 81, n. 3, lett. b), CE]

Massima

1. Non si può utilmente rimproverare alla Commissione, quando essa ha esaminato se un complesso di accordi, come quello creato dall'Unione europea di radiotelevisione (UER), associazione professionale tra enti radiotelevisivi, in materia di acquisizione e di sfruttamento dei diritti di diffusione di manifestazioni sportive, potesse beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, di non avere definito esattamente il mercato dei prodotti e il mercato geografico interessati, poiché essa ha adottato come ipotesi per condurre il suo esame il mercato più ristretto possibile, nella fattispecie quello costituito da certe grandi manifestazioni sportive internazionali, quali i giochi olimpici, e tale impostazione non ha infirmato, nel caso di specie, la sua analisi circa il rispetto della condizione posta dall'art. 81, n. 3, lett. b), CE per la concessione di un'esenzione.

( v. punto 57 )

2. Il regime degli scambi di programmi televisivi dell'Unione europea di radiotelevisione (UER), associazione professionale tra enti radiotelevisivi, che prevede l'acquisizione collettiva dei diritti televisivi per le manifestazioni sportive, comporta due tipi di restrizioni alla concorrenza. Da un lato, l'acquisizione collettiva dei detti diritti, la loro ripartizione e lo scambio del segnale limitano o eliminano la concorrenza tra i membri dell'UER, i quali competono sia nel mercato a monte, ossia quello dell'acquisizione dei diritti, sia nel mercato a valle, quello della trasmissione televisiva delle manifestazioni sportive. Dall'altro, tale sistema comporta determinate restrizioni della concorrenza nei confronti dei terzi in quanto detti diritti sono di norma venduti su base esclusiva e ciò fa sì che essi siano in linea di principio inaccessibili ai non aderenti all'UER. A tale proposito, se è vero che l'acquisto dei diritti di trasmissione televisiva di un avvenimento non costituisce di per sé una restrizione della concorrenza sussumibile sotto l'art. 81, n. 1, CE e può essere giustificato dalle peculiarità del prodotto e del mercato rilevante, è pur vero che l'esercizio di tali diritti in un contesto giuridico ed economico specifico può comportare una tale restrizione.

( v. punti 63-64 )

3. Il complesso di accordi creato, in materia di acquisizione e di sfruttamento dei diritti di diffusione televisiva di manifestazioni sportive, dall'Unione europea di radiotelevisione (UER), associazione professionale tra enti radiotelevisivi, non permette di evitare che la concorrenza venga eliminata, in applicazione dell'art. 81, n. 3, lett. b), CE, e non può essere esentato ai sensi di questa disposizione, poiché il regime delle sublicenze incluso in questi accordi non garantisce alle imprese concorrenti un accesso sufficiente ai diritti esclusivi di trasmissione acquisiti collettivamente dalle imprese dell'associazione. Infatti, questo regime non permette - esclusa qualche eccezione - ai terzi di ottenere sublicenze per la diffusione in diretta dei diritti non utilizzati e dà loro accesso, infatti, unicamente all'acquisizione di sublicenze per trasmettere le sintesi delle competizioni a condizioni molto restrittive.

( v. punti 83, 85 )

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