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Document 62000TJ0170

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo che implica scelte di politica economica - Violazione grave e manifesta di una norma giuridica superiore che tutela i singoli - Abolizione ad opera del legislatore comunitario del regime di esenzione fiscale dei prodotti forniti nell'ambito del trasporto di viaggiatori tra gli Stati membri - Responsabilità della Comunità - Esclusione

(Art. 288, secondo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/12/CEE, art. 28)

2. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Abolizione ad opera del legislatore comunitario del regime di esenzione fiscale dei prodotti forniti nell'ambito del trasporto di viaggiatori tra gli Stati membri - Atto lecito - Insussistenza di un danno anormale e speciale - Responsabilità della Comunità - Esclusione

(Art. 288, secondo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/12/CEE, art. 28)

Massima

1. L'attuazione, con atti di carattere normativo, dell'art. 8 A del Trattato (introdotto dall'Atto unico europeo e divenuto successivamente art. 7 A del Trattato, quindi, in seguito a modifica, art. 14 CE), ai sensi del quale «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne», è chiaramente dovuta a scelte di politica economica e all'ampio potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, cosicché la responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinata all'accertamento della violazione caratterizzata, in altri termini grave e manifesta, di una norma giuridica di rango superiore diretta a tutelare i singoli.

Non possono comportare tale responsabilità a motivo di un comportamento illecito, causante un danno ad un'impresa di trasporto intracomunitario su traghetti che include la vendita a bordo di prodotti «esentasse», l'abolizione, da parte del Consiglio, del regime di esenzione fiscale dei prodotti ceduti nell'ambito del trasporto, per via aerea o marittima, di viaggiatori tra gli Stati membri, previsto dalla direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e l'astensione della Commissione dal presentare al Consiglio le proposte dirette al mantenimento di tale regime. Infatti, l'abolizione della franchigia fiscale di cui trattasi, in quanto contraria al principio di uno spazio senza frontiere interne, non può essere qualificata illecito, e in nessun modo illecito grave e manifesto, dato che nello spazio senza frontiere interne fiscali creato dall'Atto unico europeo, nel quale tutte le merci sono soggette ad accisa, nessuna norma giuridica di rango superiore impone al legislatore comunitario di collegare il semplice fatto di attraversare una frontiera nazionale in nave ad un esonero fiscale delle merci acquistate durante il trasporto. Al contrario, il principio dell'unicità di tale spazio autorizza il legislatore a considerare questo trasporto, ai fini fiscali, allo stesso modo, per esempio, di un trasporto all'interno di un solo Stato, che non conosce neanch'esso frontiere interne né esoneri fiscali a seguito di un trasporto, o alla stessa stregua di un trasporto intracomunitario tramite autobus o treno, che non fruisce neanch'esso di un regime «esentasse».

( v. punti 46-50 e 53 )

2. Nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto in diritto comunitario il principio della responsabilità della Comunità per un atto lecito, il sorgere di tale responsabilità presupporrebbe, in ogni caso, l'esistenza di un danno «anormale» e «speciale», da definire nel senso che un danno speciale riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori e che un danno anormale supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi, senza che l'atto normativo che si trova all'origine del danno fatto valere sia giustificato da un interesse economico generale.

Riguardo all'abolizione, da parte del Consiglio, del regime di esenzione fiscale per i prodotti venduti nell'ambito di trasporto, per via aerea o marittima, di viaggiatori tra gli Stati membri, previsto dall'art. 28 della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e all'astensione della Commissione dal presentare al Consiglio proposte dirette al mantenimento di tale regime, tale duplice condizione non è manifestamente soddisfatta nel caso di un'impresa che, a seguito dell'abolizione della franchigia fiscale di cui trattasi, abbia cessato la sua attività commerciale di trasporto intracomunitario su traghetti che include la vendita a bordo di prodotti «esentasse», in quanto, da un lato, l'impresa è interessata dalla direttiva solo nella sua qualità obiettiva di operatore economico che, dopo la scadenza del regime transitorio di cui all'art. 28, poteva esercitare un'attività economica alla quale la direttiva si applicava, al pari di tutti gli altri operatori economici della Comunità esercenti la stessa attività e, d'altro lato, i rischi economici e commerciali inerenti all'attività esercitata non sono stati superati, considerato che l'attività imperniata su una franchigia fiscale era necessariamente esposta al rischio di eventuali modifiche del diritto fiscale comunitario.

( v. punti 56-59 )

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