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Document 62000TJ0158

    Massime della sentenza

    Causa T-158/00

    Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD)

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Concorrenza — Concentrazioni — Ricevibilità — Mercati della televisione a pagamento e dei servizi di televisione interattiva digitale — Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune — Impegni assunti nel corso della prima fase di esame — Termini — Modifica degli impegni — Insufficienza degli impegni»

    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 settembre 2003   II-3832

    Massime della sentenza

    1. Ricorso di annullamento – Versone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione che constata la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune – Impresa terza avente la qualità di concorrente diretto su un mercato contiguo al mercato dominato e che abbia partecipato attivamente al procedimento amministrativo – Ricevibilità

      (Art. 230, quarto comma, CE)

    2. Procedura – Atto introduttivo di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell'atto introduttivo – Rinvio ad argomenti sviluppati nel corso del procedimento amministrativo – Irricevibilità

      [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

    3. Concorrenza – Concentrazioni – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante – Assenza di ostacolo significativo a una concorrenza effettiva – Ammissibilità

      [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 2]

    4. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Esame in funzione dell'impatto specifico sul mercato dell'operazione in causa

      (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2)

    5. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Impegni delle imprese interessate idonei a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Impegni comportamentali – Ammissibilità

      (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, nn. 2 e 3)

    6. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che constata la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune senza apertura della fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Impegni delle imprese interessate idonei a dissipare i dubbi sorti e a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Valutazioni di ordine economico – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Oggetto – Assenza di manifesto errore di valutazione

      (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 6, nn. 1 e 2)

    7. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Impegni delle imprese interessate idonei a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune – Impegni che appaiono essenzialmente vertenti sull'adozione di un comportamento che non viola l'art. 82 CE – Impegni non del tutto privi di interesse

      (Art. 82 CE)

    8. Concorrenza – Concentrazioni – Procedimento amministrativo – Impegni delle imprese interessate – Modifiche comunicate tardivamente – Fresa in considerazione da parte della Commissione degli impegni modificati per constatare la compatibilità dell'operazione con il mercato comune – Ammissibilità

      [Regolamento (CE) della Commissione n. 447/98, art. 18, n. 1]

    9. Concorrenza – Concentrazioni – Esame da parte della Commissione – Obblighi della Commissione nei confronti dei terzi qualificati – Obbligo di comunicare, per parere previo, lo stato definitivo degli impegni assunti dalle imprese interessate – Insussistenza

      [Regolamento del Consiglio n. 4064/89, arti. 6, n. 1, lett. c), e 18, n. 4]

    1.  Una decisione può riguardare individualmente soggetti diversi dai destinatari della stessa solo qualora li tocchi a motivo di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichi in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario.

      Nel caso di una decisione che constata la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune, e qualora si tratti di un'impresa terza, occorre prendere in considerazione, al fine di determinare se la decisione la riguardi individualmente, la sua partecipazione al procedimento amministrativo e le ripercussioni sulla sua posizione di mercato.

      In primo luogo, se è vero che la semplice partecipazione al procedimento non è, di per sé, certamente sufficiente a dimostrare che un'impresa terza sia individualmente interessata da tale decisione, specie nel settore delle concentrazioni, il cui dettagliato esame richiede contatti con numerose imprese, la partecipazione attiva al detto procedimento costituisce tuttavia un elemento preso in considerazione, anche nel settore più specifico del controllo delle concentrazioni, per accertare, unitamente ad altre circostanze specifiche, la ricevibilità di un ricorso. A maggior ragione ciò vale quando tale partecipazione attiva abbia inciso sullo svolgimento del procedimento e, quantomeno in parte, sul contenuto dell'atto impugnato, sia per quanto riguarda la determinazione dei seri dubbi sollevati dalla concentrazione, sia per quanto riguarda gli impegni necessari per dissiparli.

      Per quanto riguarda poi le ripercussioni, la circostanza che l'impresa terza non possa essere considerata un concorrente, e neppure un concorrente potenziale sul mercato di cui trattasi, non implica necessariamente che la decisione non la riguardi individualmente. Infatti, così come può essere ricevibile l'azione di annullamento promossa da potenziali concorrenti dei partecipanti alla concentrazione avverso la decisione di approvazione nel caso di mercati oligopolistici, allorché un'impresa in posizione di monopolio vede la sua posizione rafforzata da una concentrazione, può essere parimenti ricevibile in determinate circostanze un ricorso di annullamento presentato da un operatore presente unicamente su mercati contigui o a monte o a valle.

      (v. punti 62-63, 76, 78)

    2.  Poiché non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati di un ricorso, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale, non va tenuto conto degli argomenti sviluppati da un ricorrente nel corso della fase amministrativa del procedimento che non sono stati ripresi nel ricorso.

      (v. punto 97)

    3.  L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89 dispone che le operazioni di concentrazione che non creano o che non rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune. Ne consegue che, quando una concentrazione crea o rafforza una posizione dominante, la Commissione deve cionondimeno autorizzare l'operazione se questa non ha per conseguenza di ostacolare una concorrenza effettiva in maniera determinante.

      (v. punto 130)

    4.  Ogni operazione di concentrazione dev'essere esaminata in funzione del suo impatto specifico sul mercato. Quindi, la stessa operazione di concentrazione, notificata nuovamente dopo un divieto, potrebbe, se del caso, essere autorizzata se le condizioni del mercato fossero mutate in modo tale da non farla più apparire incompatibile con il mercato comune. Pertanto, un confronto tra vari casi di concentrazione potrebbe eventualmente essere pertinente solo ove fosse provato che si pongono i medesimi problemi di concorrenza e che sui mercati interessati le condizioni non si sono evolute e presentano le medesime caratteristiche.

      (v. punto 169)

    5.  Nell'assolvere il suo compito di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la Commissione è autorizzata ad accettare solo impegni idonei a impedire l'emergere o il rafforzarsi della posizione dominante che essa ha individuato. Al fine di verificare se tale criterio è rispettato, occorre esaminare gli impegni caso per caso, senza che occorra domandarsi se l'impegno possa essere qualificato come impegno comportamentale o come impegno strutturale. Se gli impegni strutturali sono in linea di principio preferibili agli impegni comportamentali perché impediscono definitivamente o quanto meno durevolmente l'emergere o il rafforzarsi della posizione dominante e non richiedono misure di sorveglianza a medio o a lungo termine, non può tuttavia escludersi a priori che impegni a prima vista di tipo comportamentale, come l'accesso a un'infrastruttura essenziale a condizioni non discriminatorie, siano anch'essi idonei a impedire l'emergere o il rafforzarsi di una posizione dominante.

      (v. punti 193, 250)

    6.  Tenuto conto delle complesse valutazioni economiche che la Commissione è indotta ad effettuare nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone in forza del regolamento n. 4064/89 nel valutare gli impegni proposti dalle parti in una concentrazione, spetta a chi, ritenendo che gli impegni siano insufficienti a dissipare i seri dubbi e a dispensare così la Commissione dall'avviare la fase II, vuole ottenere l'annullamento di una decisione che approva una concentrazione in esito alla fase I dimostrare l'esistenza di un errore manifesto di valutazione nel quale la Commissione sia incorsa.

      Ne consegue che non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, in quanto il suo controllo si deve limitare a verificare che la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione allorché ha ritenuto che, globalmente considerati, gli impegni sottoscritti fossero idonei a risolvere i problemi di concorrenza individuati che poneva l'operazione di concentrazione di cui trattasi.

      (v. punti 194, 245, 329)

    7.  Anche se essenzialmente di natura comportamentale e interpretabili come corrispondenti ad obblighi che, se del caso, potrebbero essere imposti ai sensi dell'art. 82 CE, impegni sottoscritti per ottenere una decisione di approvazione, da parte della Commissione, di un'operazione di concentrazione tra imprese non vanno considerati come se non apportassero alcun plusvalore rispetto alla sorveglianza generica degli abusi di posizione dominante. Infatti, nell'ambito di tale sorveglianza, la prova di una posizione dominante sul mercato di cui trattasi e di un suo abuso dev'essere fornita dalla Commissione e dai terzi. Per contro, gli impegni imposti come condizione di una decisione di approvazione di una concentrazione hanno l'effetto di trasferire l'onere della prova del loro rispetto alle imprese interessate dall'operazione di cui trattasi. Entro questi limiti essi vanno oltre la sorveglianza generica prevista dall'art. 82 CE.

      (v. punto 202)

    8.  L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89, dev'essere inteso nel senso che, sebbene le parti in una concentrazione non possano obbligare la Commissione a tener conto degli impegni e delle loro modifiche intervenuti dopo il termine di tre settimane, per contro la Commissione, se ritiene di avere il tempo necessario per procedere al loro esame, deve poter autorizzare la concentrazione alla luce dei detti impegni, anche se intervengono modifiche dopo il termine di tre settimane.

      Ne consegue che la Commissione può legittimamente accettare la versione modificata degli impegni e la loro versione finale oltre il termine di tre settimane previsto dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98, non essendo tale termine per lei vincolante.

      Il punto 37 della comunicazione sulle misure correttive dev'essere interpretato alla luce dell'art. 18, n. 1, del regolamento n. 447/98. Ne consegue che la Commissione, qualora ritenga di disporre del tempo necessario per esaminare le modifiche apportate agli impegni oltre tale termine, dev'essere in grado di autorizzare la concentrazione alla luce degli impegni modificati.

      (v. punti 386-390)

    9.  Nell'ambito del controllo delle concentrazioni, il legittimo interesse dei terzi a far valere il loro punto di vista circa gli effetti nocivi della concentrazione sulla concorrenza è pienamente salvaguardato allorché essi sono posti in grado, grazie al complesso di informazioni loro trasmesse dalla Commissione durante il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89 e, in particolare, alle proposte di impegno presentate dalle imprese interessate, di esporre il loro punto di vista sulle modifiche che si intendono apportare al progetto di concentrazione per dissipare i gravi dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune. In tal modo viene infatti sufficientemente garantito che le considerazioni esposte dalle imprese terze concorrenti potranno, se necessario, essere prese in considerazione dalla Commissione per valutare la regolarità dell'operazione di concentrazione sotto il profilo del diritto comunitario e per stabilire, in particolare, se gli impegni proposti dalle imprese interessate le appaiano sufficienti a questo scopo.

      Per giunta, non essendo la Commissione, in fase II, tenuta, ai sensi dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, a comunicare ai terzi qualificati, per parere previo, lo stato definitivo degli impegni assunti dalle imprese interessate in base alle obiezioni sollevate dalla Commissione, a seguito, in particolare, delle osservazioni presentate da terzi sulle proposte di impegno formulate dalle imprese medesime, essa non lo è, a maggior ragione, per quanto riguarda una decisione della Commissione adottata alla fine della fase I.

      (v. punti 416, 422-423)

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