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Document 62000TJ0144
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
22 febbraio 2001
Causa T-144/00
Daniela Tirelli
contro
Parlamento europeo
«Dipendenti — Passaggio ad una categoria superiore — Indennità di segretariato — Art. 46 dello Statuto — Trasferimento interistituzionale — Irricevibilità»
Testo completo in francese II-171
Oggetto:
Ricorso diretto, in primo luogo, ad ottenere l'annullamento della decisione con cui il Parlamento rifiuta di corrispondere alla ricorrente l'indennità di segretariato e, in secondo luogo, il risarcimento di un asserito danno morale.
Decisione:
La domanda di annullamento relativa alla promozione della ricorrente al grado B4 è irricevibile. La domanda di risarcimento del danno morale assertivamente provocato da un comportamento discriminatorio del Parlamento relativo alla promozione della ricorrente al grado B4 è irricevibile. Per il resto, il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Massime
Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Oggetto – Concordanza tra il reclamo e il ricorso – Capo di imputazione non figurante nel reclamo – Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Dipendenti – Ricorso – Domanda di risarcimento danni direttamente connessa a un ricorso di annullamento – Ricevibilità nonostante la mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Dipendenti – Retribuzione – Modificazione in occasione di una promozione – Impossibilità di una riduzione dello stipendio base – Portata
(Statuto del personale, artt. 46, secondo comma, e 62)
La ricevibilità dei ricorsi proposti dai dipendenti è subordinata all'osservanza del procedimento precontenzioso che ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti di ruolo o agenti e l'amministrazione. Perché tale procedimento possa raggiungere il suo obiettivo, è necessario che l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano nei confronti della decisione impugnata. Di conseguenza, qualsiasi capo di imputazione che non sia stato menzionato nel reclamo precontenzioso, mentre l'interessato è stato messo in grado di formularlo, deve essere respinto.
(v. punto 25)
Riferimento: Tribunale 30 novembre 1994, causa T-588/93, G/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-277 e II-875, punto 27); Tribunale 4 maggio 1999, causa T-242/97, Z/Parlamento(Racc. PI pagg. I-A-77 e II-401, punto 58)
Qualora esista un nesso diretto tra un ricorso di annullamento e un'azione di risarcimento danni, quest'ultima è ricevibile in quanto domanda accessoria rispetto al ricorso di annullamento, senza dover essere necessariamente preceduta né da una domanda con cui si inviti l'autorità che ha il potere di nomina a risarcire il danno assertivamente subito né da un reclamo con cui si contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda.
(v. punto 29)
Riferimento: Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-239 e II-745, punto 157)
L'art. 62 dello Statuto stabilisce che la retribuzione di un dipendente include il suo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità. Da tale articolo emerge che esiste una chiara distinzione tra la nozione di stipendio base e quella di indennità.
L'art. 46, secondo comma, dello Statuto, in base al quale un dipendente non può, in nessun caso, ricevere nel suo nuovo grado o nella sua nuova categoria uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado o nella categoria precedente, non si può applicare alla retribuzione di un dipendente nel suo insieme come definita dall'art. 62, poiché essa si riferisce solo allo stipendio base.
(v. punti 38 e 40)