Escolha as funcionalidades experimentais que pretende experimentar

Este documento é um excerto do sítio EUR-Lex

Documento 62000TJ0140

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto Sintagma «New Born Baby»

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

    2. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Mancanza di carattere distintivo del segno Segno privo di carattere descrittivo Insufficienza della constatazione della mancanza di qualunque carattere immaginativo per negare il carattere distintivo del segno

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]

    Massima

    1. Per quanto riguarda la registrazione del marchio comunitario del sintagma «New Born Baby» richiesta per i prodotti «Bambole da gioco ed accessori per tali bambole sotto forma di giocattoli», si constata che esso non designa né la qualità, né la destinazione, né nessun'altra caratteristica di quei prodotti.

    Da un lato, infatti, per quanto riguarda le bambole da gioco, pur supponendo che il segno «New Born Baby» possa considerarsi descrittivo di quanto raffigurano tali bambole, siffatta considerazione non sarebbe sufficiente a provare che il segno controverso sia descrittivo delle bambole medesime. Lo sarebbe solamente nella misura in cui il pubblico interessato, cioè le persone che desiderano acquistare giocattoli, nel decidere in merito all'acquisto assimilasse il giocattolo in questione a ciò che esso raffigura. D'altro lato, gli accessori per bambole sotto forma di giocattoli non raffigurano neonati, ma altri oggetti. Inoltre, il segno controverso non contiene nemmeno un'indicazione descrittiva della destinazione dei prodotti di cui trattasi in mancanza, per il pubblico interessato, di un nesso diretto e concreto tra il segno e quei prodotti.

    Conseguentemente, la registrazione non può essere rifiutata sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

    ( v. punti 24-33 )

    2. Qualora un segno di cui è stata chiesta la registrazione sia stato considerato non descrittivo, la mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione, da parte di una commissione di ricorso, della mancanza di un «minimo tocco d'inventiva» dello stesso.

    ( v. punti 39, 41 )

    Início