Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000TJ0081

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione che riduce, su proposta di uno Stato membro, un contributo del Fondo sociale europeo ad un'azione di formazione professionale

    (Art. 253 CE)

    2. Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale - Decisione della Commissione adottata sulla base dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 - Valutazione di situazioni fattuali e contabili complesse - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1]

    Massima

    1. L'obbligo di motivare una decisione individuale, sancito dall'art. 253 CE, ha lo scopo di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato.

    Per quanto riguarda la decisione di ridurre l'importo di un contributo del Fondo sociale europeo inizialmente concesso, quest'ultima, in considerazione in particolare del fatto che una tale decisione determina gravi conseguenze per il destinatario del contributo, o deve essa stessa far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato o, altrimenti, nel caso in cui la Commissione confermi puramente e semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre tale contributo, deve riferirsi in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle competenti autorità dello Stato membro interessato nel quale queste ultime abbiano chiaramente illustrato i motivi di una siffatta riduzione.

    ( v. punti 34-37 )

    2. L'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, concernente l'applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, in forza del quale, quando un contributo del Fondo sociale europeo non è utilizzato conformemente alle condizioni fissate dall'autorizzazione, la Commissione può sospenderlo, ridurlo o sopprimerlo, può indurre la Commissione a procedere ad una valutazione di situazioni di fatto e contabili complesse. Nell'esercizio di siffatta valutazione la Commissione deve quindi poter disporre di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, il giudice comunitario deve, nell'ambito dell'esame della legittimità dell'esercizio di una tale competenza, limitare il suo sindacato ad accertare se la Commissione non abbia commesso un errore manifesto di valutazione dei dati di cui trattasi.

    ( v. punto 50 )

    Top