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Document 62000TJ0069

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma mirante a conferire diritti ai singoli — Istituzione che non dispone di alcun margine discrezionale — Sufficienza di una mera infrazione del diritto comunitario

(Art. 288, secondo comma, CE)

2. Ricorso per risarcimento danni — Organizzazione mondiale del commercio — Impossibilità di invocare gli accordi OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario — Eccezioni — Atto comunitario diretto a garantirne l’esecuzione o che vi si riferisce espressamente e precisamente — Regime comunitario di importazione delle banane — Incompatibilità con le norme dell’OMC rilevata dall’organo di conciliazione dell’OMC — Sindacato giurisdizionale della legittimità di detto regime con riguardo alle norme dell’OMC — Esclusione

(Art. 288, secondo comma, CE; regolamenti del Consiglio nn. 404/93 e 1637/98; regolamento della Commissione n. 2362/98)

3. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mancanza di comportamento illecito delle istituzioni comunitarie — Danno effettivo, nesso di causalità e danno anormale e speciale — Carattere cumulativo

(Art. 288, secondo comma, CE)

4. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mantenimento di un regime comunitario d’importazione delle banane incompatibile con gli accordi OMC — Danno risultante dall’adozione di una misura di ritorsione da parte dell’amministrazione americana — Nesso di causalità

(Art. 288, secondo comma, CE)

5. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mancanza di comportamento illecito delle istituzioni comunitarie — Danno risultante dall’incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con gli accordi OMC — Danno anormale — Insussistenza — Responsabilità della Comunità — Esclusione

(Art. 288, secondo comma, CE)

Massima

1. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare le altre condizioni.

Quanto alla prima di tali condizioni, il comportamento illecito contestato ad un’istituzione comunitaria deve consistere in una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata.

(v. punti 85-89)

2. Gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non figurano, in linea di principio, tenuto conto della loro natura ed economia, tra le normative alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie.

Di conseguenza, l’eventuale violazione delle norme dell’OMC da parte delle istituzioni non può, in linea di principio, far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetterebbe al giudice comunitario controllare la legalità del comportamento delle istituzioni convenute alla luce delle norme dell’OMC.

Orbene, anche in presenza della decisione dell’organo di soluzione delle controversie dell’OMC che rilevi l’incompatibilità con le norme dell’OMC del regime di importazione delle banane nella Comunità, quale istituito con il regolamento n. 404/93, recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane, e modificato successivamente con i regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98, nessuna di dette due eccezioni si applica in modo da consentire che il giudice comunitario controlli la legittimità della regolamentazione comunitaria in questione con riguardo alle norme dell’OMC.

Sono irrilevanti al riguardo la scadenza del termine impartito dall’OMC alla Comunità per rendere conforme con le norme dell’OMC la misura dichiarata incompatibile e l’autorizzazione data dall’OMC al membro danneggiato di adottare, nei confronti della Comunità, misure di compensazione e di sospensione di concessioni commerciali.

(v. punti 110, 113-115, 125)

3. Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della Comunità la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità extracontrattuale della Comunità può sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all’effettività del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale del danno in questione.

(v. punto 160)

4. I principi comuni ai diritti degli Stati membri a cui rinvia l’art. 288, secondo comma, CE non possono essere fatti valere per dimostrare l’esistenza di un obbligo della Comunità di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti dei suoi organi. Infatti, la condizione relativa al nesso di causalità richiesta da detta disposizione presuppone l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e il danno.

A questo proposito, siffatto nesso diretto esiste tra, da un lato, il mantenimento in vigore da parte del Consiglio e della Commissione di un regime di importazione delle banane incompatibile con gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e, dall’altro, il danno subito da operatori economici a causa della instaurazione di una sovrattassa doganale americana che colpisce i loro prodotti. La decisione unilaterale degli Stati Uniti d’America di istituire detta sovrattassa doganale non è quindi idonea a interrompere tale nesso di causalità. Infatti, il comportamento delle istituzioni in questione ha necessariamente indotto l’amministrazione americana ad adottare la misura di ritorsione, nel rispetto del sistema del regolamento delle controversie dell’OMC accettato dalla Comunità, di modo che tale comportamento deve essere considerato la causa determinante del danno subito.

(v. punti 177-178, 183-185, 191)

5. Quanto ai danni che gli operatori economici possono subire a causa delle attività delle istituzioni comunitarie, un pregiudizio è, da una parte, anormale quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi e, dall’altra, speciale quando riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori.

Orbene, non è dimostrato che gli operatori economici la cui attività consista nella commercializzazione di accumulatori sul mercato americano abbiano subito, a causa dell’incompatibilità con gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del regime comunitario di importazione delle banane che ha indotto la revoca da parte dell’amministrazione americana delle concessioni tariffarie nei confronti della Comunità, un danno che ecceda i limiti dei rischi inerenti alla loro attività esportatrice. Infatti, l’eventualità di una sospensione delle concessioni tariffarie, misura adottata dagli accordi OMC, è una delle vicende inerenti al sistema attuale del commercio internazionale. Di conseguenza, tale vicenda viene necessariamente sopportata da qualsiasi operatore che decida di immettere la sua produzione sul mercato di uno dei membri dell’OMC.

Ne consegue che, non potendo il danno subito da detti operatori essere qualificato come anormale, la loro domanda di risarcimento basata sul regime della responsabilità extracontrattuale della Comunità in assenza di comportamento illecito dei suoi organi va respinta.

(v. punti 202-203, 205, 211, 213)

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