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Document 62000TJ0002

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    13 febbraio 2001

    Causa T-2/00

    N

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazioni infortuni — Art. 73 dello Statuto — Nozione di infortunio — Contagio di HIV»

    Testo completo in francese   II-135

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione che rifiuta di considerare come infortunio, ai sensi degli artt. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee e 2 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, la contaminazione del ricorrente per effetto del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e, dall'altro, il risarcimento dei danni.

    Decisione:

    Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1. Dipendenti – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Competenza della commissione medica – Valutazioni di natura giuridica – Esclusione – Infortunio – Nozione – Valutazione da parte della commissione medica – Conseguenze

      (Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale, art. 2, n. 1)

    2. Dipendenti – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Infortunio – Nozione – Accettazione di un rischio o colpa – Esclusione

      (Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale, art. 2, n. 1)

    3. Dipendenti – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Infortunio – Nozione – Contaminazione per effetto dell'HIV o di qualsiasi altro virus infettivo – Necessità di identificare l'origine della trasmissione

    4. Dipendenti – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Motivi – Mancanza di risposta esplicita dell'amministrazione a un reclamo – Rigetto

      (Statuto del personale, artt. 90, n. 2, secondo comma, e 91)

    1.  Il compito che incombe alla commissione medica è limitato a pareri di natura puramente scientifica, ad esclusione di qualsiasi valutazione di ordine giuridico.

      La questione di sapere un evento possa configurarsi come infortunio ai sensi dell'art. 2, n. 1, della disciplina relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti è di esclusiva competenza dell'amministrazione sotto il controllo del giudice comunitario e la commissione medica non può essere interpellata per definire se una malattia, e/o l'origine di quest'ultima, possa essere ritenuta un infortunio ai sensi del suddetto articolo.

      Tuttavia, il fatto che un'istituzione abbia domandato alla commissione medica di pronunciarsi su tale questione non può inficiare la validità della decisione adottata dall'istituzione in seguito alla relazione della commissione medica. Infatti, poiché l'autorità che ha il potere di nomina ha ratificato la suddetta relazione e aderito a tutte le conclusioni di tale commissione, si deve soltanto dichiarare che le valutazioni di ordine giuridico effettuate dalla commissione medica non presentano, contrariamente alle sue valutazioni mediche, un carattere definitivo. In tal caso il Tribunale è competente ad esaminare se l'autorità che ha il potere di nomina, ratificando il parere della commissione medica che si riferisce alla nozione di infortunio, ha rispettato la portata delle disposizioni regolamentari pertinenti.

      (v. punti 41-44)

      Riferimento: Corte 21 gennaio 1987, causa 76/84, Rienzi/Commissione (Racc, pag. 315, punti 9-12); Tribunale 26 settembre 1990, causa T-122/89, F/Commissione (Racc. pag. II-517, punto 15); Tribunale 9 luglio 1997. causa T-4/96. S/Corte di giustizia (Racc. pag. II-1125, punto 59); Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-62/96, de Corte/Commissione (Racc. PI pagg I-A-31 e II-71, punto 78)

    2.  Le nozioni di accettazione di un rischio o di colpa non risultano dalla definizione di infortunio menzionata dall'art. 2, n. 1, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti. La loro applicazione a una fattispecie non può quindi condurre ad impedire che un evento o un fatto esterno sia qualificato quale infortunio, ma soltanto ad escludere un infortunio ai sensi della suddetta direttiva dalla copertura prevista dall'art. 73 dello Statuto.

      (v. punto 59)

    3.  La contaminazione per effetto dell'HIV o di qualsiasi altro virus infettivo le cui modalità di trasmissione sono molteplici non costituisce, di per sé, un evento o un fatto esterno ai sensi dell'art. 2, n. 1, della disciplina relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti. Tale contaminazione costituisce un'affezione, una lesione di natura infettiva per la quale occorre identificare l'origine esatta e le precise circostanze della sua trasmissione al fine di determinare se il dipendente interessato sia stato vittima di un infortunio.

      (v. punto 67)

    4.  Deve essere respinta una domanda di risarcimento di un dipendente basata sull'asserito pregiudizio causato a quest'ultimo dalla mancanza di risposta di un'istituzione ai suoi reclami, dal momento che lo Statuto non impone alle istituzioni comunitarie di inviare risposte esplicite ai reclami dei loro dipendenti. A tale proposito, è d'altronde indicato all'art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto che la mancata risposta al reclamo del ricorrente equivale a una decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.

      (v. punti 78 e 79)

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