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Document 62000CO0278
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
1. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova - Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato - Pregiudizio ai diritti dei beneficiari
(Art. 242 CE)
2. Procedimento sommario - Presupposti di ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Domanda - Requisiti formali - Esposizione dei motivi che giustificano, prima facie, la concessione dei provvedimenti richiesti
(Regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
1. Per quanto concerne l'urgenza di una domanda di sospensione dell'esecuzione, spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza. Anche se per stabilire la sussistenza di siffatto danno non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che richiede il provvedimento resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile. Tale presupposto non è soddisfatto qualora la detta parte si limiti a svolgere considerazioni generali, senza addurre alcun elemento concreto a sostegno delle sue asserzioni.
E' insito in qualsiasi decisione della Commissione che imponga il recupero di aiuti di Stato di cui essa constati l'incompatibilità con il mercato comune e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave e irreparabile un pregiudizio ai diritti dei soggetti considerati come i beneficiari dei detti aiuti, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato.
( v. punti 14-16, 21 )
2. Non soddisfa i requisiti di cui all'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, ai sensi del quale una domanda di sospensione dell'esecuzione deve precisare in particolare gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie la concessione della sospensione richiesta, la domanda di un richiedente che si limiti a richiamarsi al proprio ricorso di annullamento in via principale e ad affermare che tale ricorso probabilmente verrà accolto. Il mero riferimento al ricorso di annullamento non può ovviare alla mancanza di qualsiasi esplicitazione dei motivi dello stesso che dimostrino il fumus boni iuris della domanda di sospensione dell'esecuzione.
( v. punti 25-27 )