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Document 62000CJ0465

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 95/46 - Ambito di applicazione - Determinazione in relazione all'oggetto della direttiva - Eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 95/46 - Interpretazione alla luce dei diritti fondamentali

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)

    3. Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Rispetto della vita privata - Ingerenza ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8)

    4. Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Rispetto della vita privata - Restrizione - Normativa nazionale che obbliga un organo di controllo statale a raccogliere e a comunicare a fini di pubblicazione dati riguardanti i redditi di persone dipendenti da enti soggetti a tale controllo in caso di redditi eccedenti un determinato limite massimo - Giustificazione alla luce dell'art. 8, n. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Obiettivo di interesse generale - Gestione delle risorse pubbliche - Proporzionalità

    (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8, n. 2)

    5. Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 95/46 - Normativa nazionale che obbliga un organo di controllo statale a raccogliere e a comunicare a fini di pubblicazione dati riguardanti i redditi di persone dipendenti da enti soggetti a tale controllo in caso di redditi eccedenti un determinato limite massimo - Ammissibilità - Presupposto - Necessità di una divulgazione alla luce dell'obiettivo di buona gestione delle risorse pubbliche - Proporzionalità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e)]

    6. Atti delle istituzioni - Direttive - Effetto - Mancata attuazione da parte di uno Stato membro - Diritto dei singoli di far valere la direttiva - Presupposti

    [Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e)]

    Massima

    1. L'applicabilità della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, non può dipendere dalla soluzione del problema se le situazioni concrete di cui trattasi presentino un nesso sufficiente con l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, e in particolare con la libera circolazione dei lavoratori. Infatti, un'interpretazione in senso contrario rischierebbe di rendere particolarmente incerti ed aleatori i limiti del campo di applicazione della detta direttiva, il che sarebbe contrario al suo obiettivo essenziale, che è quello di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative degli Stati membri per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno derivanti proprio dalle disparità esistenti tra le normative nazionali.

    ( v. punto 42 )

    2. Le disposizioni della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, poiché disciplinano il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali, e in particolare al diritto alla vita privata, devono essere necessariamente interpretate alla luce dei diritti fondamentali, che fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza.

    ( v. punto 68 )

    3. Se è vero che la semplice registrazione, da parte del datore di lavoro, di dati nominativi relativi alle retribuzioni corrisposte al suo personale non può, in quanto tale, costituire un'ingerenza nella vita privata, la comunicazione di tali dati ad un terzo, nel caso di specie un'autorità pubblica, arreca pregiudizio al diritto al rispetto della vita privata degli interessati, quale che sia l'ulteriore utilizzazione delle informazioni così comunicate, e presenta il carattere di un'ingerenza ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    Per accertare l'esistenza di una simile ingerenza, poco importa che le informazioni comunicate abbiano o meno un carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza. E' sufficiente constatare che i dati relativi ai redditi percepiti da un lavoratore o da un pensionato sono stati comunicati dal datore di lavoro ad un terzo.

    ( v. punti 74-75 )

    4. L'ingerenza nella vita privata che deriva dall'applicazione di una normativa nazionale, che obbliga un organo di controllo statale a raccogliere ed a comunicare a fini di pubblicazione dati relativi ai redditi di persone impiegate da enti soggetti a tale controllo, ove tali redditi superino un certo limite, può essere giustificata, alla luce dell'art. 8, n. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, solo nei limiti in cui l'ampia divulgazione non solo dell'importo dei redditi annui, laddove questi superino un certo limite, delle persone impiegate presso enti soggetti al controllo dell'organo statale interessato, ma anche dei nomi dei beneficiari di tali redditi, sia al contempo necessaria ed appropriata all'obiettivo di mantenere gli stipendi entro limiti ragionevoli. La verifica di ciò spetta ai giudici del rinvio.

    ( v. punto 90 )

    5. Gli artt. 6, n. 1, lett. c), e 7, lett. c) ed e), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, non ostano ad una normativa nazionale che obbliga un organo di controllo statale a raccogliere ed a comunicare a fini di pubblicazione dati relativi ai redditi di persone impiegate da enti soggetti a tale controllo, ove tali redditi superino un certo limite, a condizione che sia provato che l'ampia divulgazione non solo dell'importo dei redditi annui, laddove questi superino un certo limite, delle persone impiegate presso enti soggetti al controllo dell'organo statale interessato, ma anche dei nomi dei beneficiari di tali redditi, è necessaria ed appropriata all'obiettivo di buona gestione delle risorse pubbliche perseguito dal costituente. La verifica di ciò spetta ai giudici del rinvio.

    ( v. punto 94, dispositivo 1 )

    6. In tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere fatte valere, in mancanza di provvedimenti dattuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero, inoltre, in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato.

    Un siffatto carattere può essere riconosciuto all'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ai sensi del quale «i dati personali devono essere (...) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati», nonché all'art. 7, lett. c) o e), della detta direttiva, secondo cui il trattamento dei dati personali può essere effettuato solo laddove, in particolare, «[sia] necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento» oppure «[sia] necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento (...) a cui vengono comunicati i dati (...)».

    ( v. punti 98, 100-101, dispositivo 2 )

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