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Document 62000CJ0463
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Ostacoli derivanti da privilegi conservati dagli Stati membri nella gestione di imprese privatizzate - Giustificazione - Regimi di proprietà - Insussistenza
(Artt. 56 CE e 295 CE)
2. Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Normativa nazionale che prevede una procedura di previa autorizzazione di talune decisioni di imprese - Inammissibilità - Giustificazione relativa a motivi di pubblica sicurezza - Insussistenza
[Artt. 56 CE e 58, n. 1, lett. b), CE]
1. Le preoccupazioni che, a seconda delle circostanze, possono giustificare che gli Stati membri conservino una certa influenza sulle imprese inizialmente pubbliche e successivamente privatizzate, qualora tali imprese operino nei settori dei servizi di interesse generale o strategici, non possono tuttavia permettere agli Stati membri di far valere i loro regimi di proprietà, come considerati all'art. 295 CE, per giustificare ostacoli alle libertà previste dal Trattato, quale la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri, derivanti dai privilegi che accompagnano la loro posizione di azionisti in un'impresa privatizzata. Infatti il detto articolo non ha l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati membri ai principi fondamentali posti dal Trattato.
( v. punti 66-67 )
2. Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 56 CE uno Stato membro che mantenga in vigore una normativa nazionale che assoggetta a previa autorizzazione amministrativa le decisioni di imprese riguardanti:
- lo scioglimento volontario, la scissione o la fusione dell'impresa;
- la cessione o assegnazione a titolo di garanzia dei beni patrimoniali o delle quote societarie necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- una modifica dell'oggetto sociale;
- le operazioni di disposizione del capitale sociale e l'acquisizione di quote che determinino una riduzione della partecipazione pubblica nel capitale sociale dell'impresa.
Infatti, una siffatta normativa costituisce una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi della citata disposizione. La circostanza che le restrizioni riguardanti l'acquisto di azioni siano indistintamente applicabili sia ai residenti sia ai non residenti non ha l'effetto di farle sfuggire all'ambito di applicazione dell'art. 56 CE, dato che esse incidono sulla situazione di un acquirente di una quota sociale in quanto tale e sono quindi idonee a dissuadere gli investitori di altri Stati membri dall'effettuare simili investimenti e, pertanto, a condizionare l'accesso al mercato.
D'altro canto, una giustificazione ad una siffatta normativa non può essere ammessa. Se, a questo proposito, l'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di tali prodotti petroliferi e di elettricità, nonché un livello minimo di servizi di telecomunicazioni in caso di crisi, sul territorio dello Stato membro di cui si tratta, può costituire una ragione di pubblica sicurezza e, pertanto, giustificare eventualmente un ostacolo alla libera circolazione dei capitali, una normativa del genere va oltre quanto necessario a conseguire tale obiettivo in quanto non fornisce criteri obiettivi e precisi tali da permettere di controllare l'esercizio del potere discrezionale particolarmente esteso di cui dispone l'amministrazione.
( v. punti 54, 59, 61-62, 65, 71, 73, 76, 79-80, 84 e dispositivo )