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Document 62000CJ0421

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Normativa nazionale che vieta in generale le indicazioni relative alla salute sulle etichette dei prodotti alimentari - Normativa nazionale che subordina l'apposizione di tali indicazioni ad una procedura di autorizzazione previa - Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 79/112/CEE, artt. 2, n. 1, lett. a) e b), e 15, nn. 1 e 2, come modificata dalla direttiva 97/4/CE]

    Massima

    $$Dagli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), e 15, n. 1, della direttiva 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, come modificata dalla direttiva 97/4, risulta che i prodotti alimentari la cui etichettatura contenga indicazioni non ingannevoli relative alla salute devono essere considerati conformi alle norme della direttiva medesima e che gli Stati membri non ne possono vietare la commercializzazione fondandosi su motivi vertenti sull'eventuale irregolarità di tale etichettatura. La competenza, lasciata agli Stati membri, di emanare norme che si aggiungano a quelle dettate dalla direttiva 79/112 è limitata dall'art. 15, n. 2, di questa, il quale elenca in modo esauriente i motivi atti a giustificare l'applicazione di norme nazionali non armonizzate che vietano il commercio di prodotti alimentari conformi alla direttiva, motivi tra cui figura la tutela della salute e dei consumatori.

    Ne consegue che le predette disposizioni ostano alla normativa nazionale di uno Stato membro che vieta in generale - fatta salva un'autorizzazione previa mirante a vietare indicazioni ingannevoli attinenti alla salute - che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari rechino qualsiasi indicazione relativa alla salute. Infatti una normativa nazionale del genere, che prevede una procedura di autorizzazione previa per tutte le indicazioni relative alla salute figuranti sulle etichette dei generi alimentari, compresi quelli legalmente prodotti in altri Stati membri e che ivi sono in libera circolazione, ha in realtà la conseguenza che i prodotti alimentari recanti indicazioni relative alla salute non possono essere commercializzati liberamente, anche qualora dette indicazioni non siano idonee a trarre in inganno il consumatore, e pertanto non può considerarsi proporzionata allo scopo perseguito.

    ( v. punti 30-31, 37, 40-41, 44 e dispositivo )

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