Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CJ0378

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire della Commissione - Posizione assunta dalla Commissione al momento dell'adozione dell'atto impugnato - Irrilevanza

    (Art. 230 CE)

    2. Ricorso di annullamento - Motivi - Difetto o insufficienza di motivazione - Motivo distinto da quello vertente sulla legittimità sostanziale

    (Art. 230 CE)

    3. Atti delle istituzioni - Regolamenti - Regolamenti di base e regolamenti di esecuzione - Competenze di esecuzione attribuite dal Consiglio - Principi e norme per l'esercizio delle competenze di esecuzione sancite dalla seconda decisione sulla comitatologia - Carattere non vincolante dei criteri di scelta tra le varie procedure istituite dalla decisione

    (Art. 202 CE; decisione del Consiglio 1999/468/CE, art. 2)

    4. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Atto non conforme a una norma di condotta indicativa

    (Art. 253 CE; decisione del Consiglio 1999/468, art. 2)

    5. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata

    (Art. 253 CE)

    Massima

    1. L'art. 230 CE attribuisce alla Commissione il diritto di contestare, mediante un ricorso d'annullamento, la legittimità di qualsiasi atto adottato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio, senza che l'esercizio di tale diritto sia condizionato dalla posizione assunta dalla Commissione in occasione della procedura di adozione dell'atto di cui trattasi.

    ( v. punto 28 )

    2. Nell'ambito di un ricorso di annullamento la mancanza o l'insufficienza della motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell'art. 230 CE, e costituisce un motivo distinto da quello, vertente sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato, che riguarda la violazione di una norma di diritto relativa all'applicazione del Trattato ai sensi del medesimo articolo.

    ( v. punto 34 )

    3. Costituendo un atto di diritto derivato, la decisione 1999/468, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (seconda decisione sulla comitatologia), non può integrare le norme del Trattato.

    Tuttavia, risulta dall'art. 202, terzo trattino, CE, sulla base del quale essa è stata adottata, che il Consiglio è legittimato a stabilire principi e norme cui devono rispondere le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Tali principi e tali norme devono quindi essere rispettati al momento dell'adozione degli atti che conferiscono competenze d'esecuzione alla Commissione, siano essi adottati dal solo Consiglio o da quest'ultimo in codecisione con il Parlamento. Fra detti principi e norme il Consiglio può stabilire le modalità di scelta fra le varie procedure alle quali può essere subordinato l'esercizio, da parte della Commissione, delle competenze di esecuzione conferitele. Esso può definire criteri vincolanti o limitarsi a dettare criteri indicativi.

    Dal suo testo, nonché dal quinto considerando della decisione, risulta che l'art. 2 della medesima enuncia soltanto semplici criteri indicativi, il che è peraltro confermato da una dichiarazione comune emessa dal Consiglio e dalla Commissione al momento dell'adozione della decisione.

    ( v. punti 39-47 )

    4. Anche se un atto adottato da un'istituzione comunitaria non sancisce una norma di diritto alla cui osservanza questa istituzione sia comunque tenuta, ma enuncia semplicemente una norma di condotta indicativa della prassi da seguire, l'istituzione non può discostarsene senza fornire i motivi che ve l'hanno indotta.

    Questo vale per l'art. 2 della decisione 1999/468, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (seconda decisione sulla comitatologia), considerato lo scopo da esso perseguito. Pertanto, quando il legislatore comunitario si discosta, nella scelta di una procedura di comitato, dai criteri di cui all'art. 2 di detta decisione deve motivare tale scelta. Risulta infatti dal quinto considerando della decisione che i criteri per la scelta delle procedure di comitato sono stati definiti con l'intento di una maggiore coerenza e prevedibilità nella scelta del tipo di comitato. Un siffatto obiettivo sarebbe compromesso qualora il legislatore comunitario, nell'adottare un atto di base che conferisce competenze d'esecuzione alla Commissione, potesse discostarsi dai criteri definiti nella seconda decisione sulla comitatologia senza dover esporre i motivi che lo hanno indotto a farlo.

    ( v. punti 51-55 )

    5. La motivazione di un atto comunitario deve figurare nell'atto medesimo e dev'essere adottata dall'autore di questo, di guisa che una dichiarazione rilasciata dal solo Consiglio non può comunque servire a motivare un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio, come il regolamento n. 1655/2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).

    ( v. punto 66 )

    Top