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Document 62000CJ0351
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Retribuzione - Nozione - Regime delle pensioni di anzianità dei dipendenti pubblici loro versate a causa del rapporto di lavoro - Inclusione
[Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE)]
2. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono divenuti, in seguito a modifica artt. 136 CE - 143 CE) - Applicazione in Finlandia - Limitazione nel tempo - Presa in considerazione dei soli periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 1994
[Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE); Accordo SEE, artt. 6 e 69]
1. Una pensione corrisposta in base ad un regime quale quello stabilito dalla valtion eläkelaki (legge sulle pensioni dei dipendenti pubblici), in vigore in Finlandia, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE).
Infatti, dato che interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, che è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e che il suo importo è calcolato in base all'ultima retribuzione del dipendente pubblico, una pensione corrisposta in forza di detto regime soddisfa i tre criteri caratterizzanti il rapporto di lavoro che, nelle sentenze 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune, e 29 novembre 2001, causa C-366/99, Griesmar, la Corte ha ritenuto determinante ai fini della qualificazione, con riferimento all'art. 119 del Trattato, delle prestazioni erogate sulla base di un regime pensionistico dei pubblici dipendenti.
( v. punti 47, 52 e dispositivo )
2. In forza dell'art. 69 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro, di cui all'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE), si applica alla Repubblica di Finlandia a partire dal 1° gennaio 1994. Conformemente all'art. 6 dello stesso accordo, detto art. 69, relativamente alla sua applicabilità nel tempo ad un regime pensionistico quale quello stabilito dalla valtion eläkelaki (legge sulle pensioni dei dipendenti pubblici), in vigore in Finlandia, dev'essere interpretato alla luce della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber.
Ne consegue che, relativamente alla Repubblica di Finlandia, il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile non può essere invocato per prestazioni pensionistiche relative a periodi lavorativi antecedenti al 1° gennaio 1994.
( v. punti 54-55 )