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Document 62000CJ0265

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diniego di registrazione o nullità — Marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Nozione — Neologismo composto di elementi descrittivi di caratteristiche dei prodotti o servizi considerati — Inclusione in mancanza di carattere insolito della combinazione — Esistenza di sinonimi per designare le stesse caratteristiche — Ininfluenza

[Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 3, n. 1, lett. c)]

Massima

L’art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi della detta disposizione, a meno che non esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, il che presuppone che, a motivo del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di tali elementi.

Al fine di valutare se un marchio siffatto rientri nella causa di impedimento alla registrazione indicata all’art. 3, n. 1 lett. c), della direttiva 89/104, è indifferente che esistano o no sinonimi che consentano di designare le medesime caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione.

(v. punto 43 e dispositivo)

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