EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CJ0242

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Potere di adottare orientamenti - Misure proposte agli Stati membri nell'ambito dell'esame permanente dei regimi di aiuti interessati dagli orientamenti - Accettazione da parte degli Stati membri - Effetto vincolante - Decisioni sul massimale di copertura degli aiuti le quali fanno parte integrante degli orientamenti relativi agli aiuti regionali

(Artt. 87 CE e 88 CE)

Massima

$$La Commissione può, nell'esercizio delle competenze che le spettano in virtù degli artt. 87 CE e 88 CE, adottare orientamenti che hanno per scopo di indicare il modo in cui essa intende esercitare, ai sensi degli stessi articoli, il suo potere discrezionale rispetto agli aiuti nuovi o rispetto ai regimi di aiuti esistenti.

Tali orientamenti, quando si basano sull'art. 88, n. 1, CE, costituiscono un elemento della cooperazione regolare e periodica nell'ambito della quale la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti e propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. Come risulta altresì dall'art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999, qualora tali proposte di opportune misure siano accettate da uno Stato membro, esse hanno nei confronti di quest'ultimo un effetto vincolante.

In particolare, per quanto riguarda gli orientamenti relativi agli aiuti regionali, decisioni come quelle che fissano i massimali di copertura degli aiuti e quelle che li aggiornano, costituiscono una delle tappe di un procedimento che mira a stabilire le condizioni generali dell'esame comunitario dei regimi di aiuti a finalità regionale. Pertanto, tali decisioni fanno parte integrante dei detti orientamenti e hanno, di per sé, forza vincolante solo alla condizione di essere state accettate dagli Stati membri.

( v. punti 27-29, 33-35 )

Top