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Document 62000CJ0180

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Associazione dei paesi e territori d’oltremare — Misure di salvaguardia — Presupposti per l’adozione — Potere discrezionale delle istituzioni comunitarie — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 109)

2. Associazione dei paesi e territori d’oltremare — Misure di salvaguardia riguardanti importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare — Presupposti per l’adozione — Difficoltà derivanti dall’applicazione della decisione 91/482 — Situazioni che esigono la prova di un nesso di causalità

(Decisione del Consiglio 91/482, art. 109, n. 1)

3. Associazione dei paesi e territori d’oltremare — Misure di salvaguardia riguardanti importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM — Presupposti per l’adozione — Difficoltà che rischiano di comportare una maggiore perdita di garanzia del reddito per i produttori comunitari — Errore manifesto di valutazione della Commissione — Insussistenza

[Regolamento (CE) della Commissione n. 465/2000]

4. Associazione dei paesi e territori d’oltremare — Misure di salvaguardia riguardanti importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare — Misure di salvaguardia che non rimettono in discussione lo status preferenziale di cui godono i prodotti originari di tali paesi — Carattere eccezionale e temporaneo delle dette misure

(Decisione del Consiglio 91/482, art. 109, n. 1)

5. Associazione dei paesi e territori d’oltremare — Misure di salvaguardia riguardanti importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare di prodotti dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM — Principio di proporzionalità — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Regolamento della Commissione n. 465/2000)

6. Associazione dei paesi e territori d’oltremare — Misure di salvaguardia riguardanti importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM — Imposizione di una garanzia di importo elevato per l’importazione nella Comunità di zucchero con tale origine — Garanzia che non priva le imprese realmente interessate della possibilità di esportare zucchero verso la Comunità

(Regolamento della Commissione n. 465/2000)

7. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM

(Art. 253 CE; regolamento della Commissione n. 465/2000)

Massima

1. Le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nell’applicare l’art. 109 della decisione 91/482, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare, che permette loro di adottare o autorizzare misure di salvaguardia laddove ricorrano talune condizioni. Pertanto, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, oppure se le istituzioni comunitarie non abbiano palesemente travalicato i limiti del loro potere discrezionale. Tale limitazione dell’intensità del controllo del giudice comunitario si impone segnatamente allorché le istituzioni comunitarie si trovano a dover operare quali arbitri di interessi confliggenti e ad esercitare quindi opzioni nell’ambito delle scelte politiche che rientrano nelle responsabilità loro proprie.

(v. punti 53-55)

2. Nel primo caso di specie evocato all’art. 109, n. 1, della decisione 91/482, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare, riguardante l’adozione di misure di salvaguardia qualora l’applicazione di tale decisione comporti turbative gravi in un settore dell’attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l’estero, l’esistenza di un nesso di causalità deve essere dimostrata, poiché le misure di salvaguardia devono avere il fine di appianare o attenuare le difficoltà sopravvenute nel settore di cui trattasi. Per contro, per quanto riguarda il secondo caso di specie, evocato nel detto n. 1, secondo cui la Commissione può adottare misure di salvaguardia qualora sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d’attività della Comunità o di una sua regione, non è richiesto che le difficoltà che giustificano l’introduzione di una misura di salvaguardia derivino dall’applicazione della decisione PTOM.

(v. punto 56)

3. La Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione indicando quale motivazione per giustificare l’adozione del regolamento n. 465/2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM, la circostanza che le importazioni controverse rischiavano di comportare una maggiore perdita di garanzia del reddito per i produttori comunitari di zucchero.

Infatti, è anzitutto evidente che il deterioramento o il rischio di deterioramento di un’organizzazione comune di mercato può rendere necessaria una riduzione delle quote di produzione e danneggiare in tal modo direttamente il reddito dei produttori comunitari. Inoltre, le restituzioni all’esportazione sono finanziate in gran parte dai produttori comunitari per mezzo di contributi alla produzione stabiliti annualmente dalla Commissione. Orbene, quest’ultima ha potuto legittimamente ritenere che le importazioni di cui trattasi rischiassero di comportare un aumento del volume delle esportazioni sovvenzionate e, conseguentemente, un aumento del contributo di produzione a carico dei produttori comunitari. Infine, anche supponendo che alcuni produttori abbiano potuto realizzare notevoli profitti dalla vendita dello zucchero C agli operatori dei PTOM praticando prezzi molto superiori al prezzo del mercato mondiale, tale affermazione non può rimettere in discussione la valutazione della Commissione secondo la quale le importazioni controverse comportavano un rischio di turbativa del settore dello zucchero capace, in particolare, un rischio di causare un aumento dell’importo delle sovvenzioni all’esportazione o una diminuzione delle quote di produzione.

(v. punti 77-81)

4. L’art. 109 della decisione 91/482, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM), prevede precisamente la possibilità che la Commissione adotti misure di salvaguardia nelle circostanze che esso indica. Il fatto che la Commissione abbia adottato una misura di questo tipo nei confronti di alcuni prodotti originari dei PTOM non può rimettere in discussione lo status preferenziale di cui godono, ai sensi dell’art. 101, n. 1, della detta decisione, i prodotti originari di questi paesi, essendo, infatti, una misura di salvaguardia, per sua natura, eccezionale e temporanea.

(v. punto 97)

5. Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in particolare la Commissione in materia di misure di salvaguardia, solo la manifesta inadeguatezza di un provvedimento adottato in tale ambito rispetto allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire può inficiare la legittimità di tale provvedimento.

Riguardo al regolamento n. 465/2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM, alla Corte non spetta verificare se la disposizione adottata dalla Commissione costituisse la sola o la migliore misura che poteva essere presa, bensì controllare se fosse manifestamente inadeguata. Orbene, al riguardo, il ricorrente non ha fornito la prova che la limitazione a 3 340 tonnellate del quantitativo di zucchero con origine cumulata CE/PTOM che poteva essere importato nella Comunità in esenzione da dazi doganali durante il periodo di riferimento del detto regolamento fosse manifestamente inadeguata a realizzare lo scopo perseguito.

(v. punti 103-106)

6. Nell’ambito del regolamento n. 465/2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM, lo scopo perseguito dalla Commissione nell’imporre una garanzia di un importo elevato per l’importazione di tale zucchero consisteva nell’evitare comportamenti speculativi. Siffatta garanzia non priva le imprese realmente interessate della possibilità di esportare zucchero verso la Comunità. Infatti, anche se l’importo della garanzia deve certamente essere versato per la concessione di titoli d’importazione, tale importo è restituito all’impresa se l’operazione d’importazione ha luogo.

(v. punti 108-109)

7. La motivazione richiesta nell’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti di cui al detto articolo va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata.

Risponde a tali requisiti il regolamento n. 465/2000 che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d’oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM. Nei ‘considerando’ del detto regolamento, infatti, la Commissione ha esposto le difficoltà sopravvenute nel mercato comunitario dello zucchero, le ragioni per cui tali difficoltà potevano comportare un deterioramento del funzionamento dell’organizzazione comune di mercato ed effetti negativi per gli operatori comunitari, in particolare, a causa del serio rischio di dover ridurre le quote di produzione comunitarie, nonché i motivi che l’hanno portata a stabilire il contingente controverso.

(v. punti 124-125)

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